CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10761 del 25 maggio 2016
LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – INPS – RATEI ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’ – PAGAMENTO – CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO
Fatto e diritto
La Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, che in accoglimento della domanda (subordinata) di V.S., aveva condannato l’INPS al pagamento dei ratei dell’assegno ordinario di invalidità, ha respinto ogni pretesa avanzata dal ricorrente.
La decisione è stata adottata in dichiarata adesione agli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, rinnovata in secondo grado, la quale aveva ritenuto la sussistenza a carico del periziato di una serie di patologie incidenti sulla capacità di lavoro del periziato limitatamente alle mansioni di operaio vinificatore addetto a operazioni di pulizia vasche e filtrazione e non anche alle mansioni di autista.
In ordine alle mansioni in concreto espletate dal lavoratore il giudice di appello, evidenziato che il ricorso introduttivo non conteneva indicazioni a riguardo, ha richiamato la lettera – consegnata al consulente d’ufficio – con la quale il S. era stato licenziato dall’azienda V.C.F. per sopravvenuta inidoneità fisica e la successiva attestazione dell’azienda medesima in ordine alla sussistenza con il S. di un rapporto di lavoro dipendente dal settembre 1991 al marzo 2004 ed allo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni sia di autista che di vinificatore. Ha quindi ritenuto che gli elementi acquisiti, anche per la rilevata carenza probatoria, non consentivano di ritenere soddisfatta la condizione prevista per l’erogazione dell’assegno richiesto, atteso che il giudizio sulla cd. usura lavorativa e cioè sull’utilizzo delle energie residue, doveva essere riferito ad attività confacenti e possibili, purché non declassanti ed usuranti.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso V.S. sulla base di un unico motivo; l’INPS ha resistito con tempestivo controricorso.
Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente, denunziando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ha censurato la decisione per avere, in acritica adesione alle risultanze peritali, ritenuto che il quadro patologico accertato dal consulente di secondo grado consentiva l’impiego delle residue capacità del periziato nelle mansioni di autista. In particolare si è soffermato su alcune specifiche patologie sofferte ed in particolare sul glaucoma ad entrambi gli occhi e sulla ipoacusia bilaterale grave evidenziando che, secondo le nozioni di comune esperienza, tali patologie rendevano esso S. inidoneo alla guida, diversamente risultandone pregiudicata la tutela dell’incolumità del lavoratore e di terzi.
Il Consigliere relatore, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ribadito che le patologie dalle quali era affetto il S. ed in particolare la grave ipoacusia sensoriale bilaterale ed il glaucoma ad entrambi gli occhi, non consentivano di ritenere confacente alle attitudini lo svolgimento delle mansioni di autista.
Il ricorso, in conformità della proposta del Consigliere relatore, risulta manifestamente infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora in sede di giudizio di appello, venga disposta una nuova (rispetto a quella eseguita in prime cure) consulenza tecnica d’ ufficio, l’eventuale accoglimento, da parte del giudice del gravame, della tesi del secondo consulente d’ ufficio non necessita di una confutazione particolareggiata delle diverse risultanze e valutazioni della prima consulenza, essendo necessario soltanto che detto giudice non si limiti ad una acritica adesione al parere del secondo ausiliario, ma valuti le eventuali censure di parte, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente (v. tra le altre Cass. n. 4657 del 2011, n. 3577 del 2004).
Con specifico riferimento alle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, è stato affermato che il difetto di motivazione della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile solo in caso di palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico-formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice (v., tra le altre, Cass. n. 4570/2013, n. 26558/11, n. 9988/2009 e n. 8654/2008). Tale affermazione deve essere correlata alla nuova configurazione del motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360 comma primo n. 5 cod.proc.civ., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame in ragione della data di pubblicazione – il 7 marzo 2014 – della sentenza impugnata. A riguardo le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che “la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass. ss.uu. n. 8053 del 2014). In particolare è stato precisato che il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ., concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In conseguenza la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale).
Parte ricorrente si è limitata a contrastare l’accertamento di appello mediante richiami alla documentazioni medica in atti, omettendo di trascrivere, in violazione del disposto dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., il relativo contenuto. In particolare, non avendo il ricorrente riprodotto i pertinenti brani della relazione peritale non è possibile stabilire se vi sia stata la effettiva omessa considerazione del glaucoma e della entità della ipoacusia che si asserisce essere “grave”.
Le deduzioni svolte con il motivo in esame attengono in definitiva al merito dell’accertamento del giudice di secondo grado che, rimasta indimostrata la omessa considerazioni dei fatti asseritamente decisivi, resta sottratto al sindacato di legittimità.
Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione all’INPS delle spese che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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