CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 11511 del 3 giugno 2016
LAVORO – LICENZIAMENTO – FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO – FOGLI PRESENZE – ACCERTAMENTO DEI FATTI ADDEBITATI
Fatto
Con sentenza depositata il 3.10.2014, la Corte d’appello di Torino confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione proposta da R.V. avverso il licenziamento intimatogli da GS s.p.a. per essersi avvalso di taluni collaboratori dell’impresa preposta al servizio di sorveglianza dei grandi magazzini gestiti dalla datrice di lavoro per effettuare un trasloco per proprio conto, inducendoli altresì ad attestare falsamente la propria presenza in servizio.
Contro questa pronuncia ricorre R.V. con un unico motivo. Resiste l’azienda datrice di lavoro con controricorso.
Diritto
Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente, sotto la rubrica “anomalia della motivazione”, denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte di merito ritenuto provati gli addebiti contestatigli senza tener debitamente conto: a) delle risultanze dei fogli presenze dei collaboratori dell’impresa appaltatrice dei servizi di sicurezza, dai quali si evinceva che essi erano presenti in servizio nel giorno in cui avrebbero effettuato il trasloco; b) della denuncia per calunnia da lui stesso presentata per rendere edotta la pubblica autorità della macchinazione ordita ai suoi danni dal titolare della predetta impresa, che aveva motivi di rancore nei suoi confronti per avere egli in passato denunciato ai suoi superiori l’impiego di lavoratori in nero; c) del file audio recante la conversazione con uno dei suoi accusatori, nel corso della quale questi gli avrebbe riferito di aver firmato la denuncia a suo carico sotto minaccia del suo datore di lavoro, li motivo è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, a seguito della modifica apportata all’art. 360 n. 5 c.p.c. dall’art. 54, d.l. n. 83/2012 (conv. con L. n. 134/2012), l’unico vizio dell’accertamento di fatto denunciabile per cassazione è quello relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto dì discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. n. 8053 del 2014).
Nel caso di specie, viceversa, è agevole rilevare che la sentenza ha dato compiutamente conto delle circostanze di fatto il cui omesso esame le viene invece imputato da parte ricorrente (si veda, per ciò che concerne le risultanze dei fogli presenza, il ragionamento condotto alle pagg. 6-8 e, per ciò che riguarda la denuncia per calunnia e il file audio recante la conversazione con uno dei suoi accusatori, l’analisi sviluppata alle pagg. 11-13), per modo che il ricorrente appare piuttosto lamentare non già l’omesso esame di un fatto (in specie secondario) decisivo, quanto piuttosto l’esito (non condiviso) di quell’esame. E non è superfluo aggiungere che a diverse conclusioni non potrebbe pervenirsi nemmeno riguardando la censura sotto l’aspetto specifico della presunta anomalia motivazionale, avendo parimenti questa Corte precisato che l’unica anomalia della motivazione denunciabile per cassazione concerne ormai l’esistenza della motivazione in sé, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. S.U. n. 8053 del 2014, cit.).
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi € 4.600,00, di cui € 4.500,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.