CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 11728 depositata il 8 giugno 2016 – Per la determinazione del reddito d’impresa, la somma dovuta dal datore di lavoro al lavoratore a seguito di controversia di lavoro, conclusasi con verbale di conciliazione dinanzi al giudice del lavoro, va dedotta dal reddito imponibile nell’anno d’imposta in cui il giudice ha conferito al predetto verbale valore esecutivo