CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 1187 del 22 gennaio 2016
LAVORO- RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO – ILLECITI AMMINISTRATIVI – ADOZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE – IRRETROATTIVITA’ – MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE – OMISSIONE TOTALE O PARZIALE DEL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI O PREMI
L’art. 116 comma 12 della L. n. 388 del 23 dicembre 2000 dispone che “Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell’articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.
—-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 715 del 2011, la Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato l’opposizione proposta da “C.C.L.D. & co. ” s.a.s. nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente ad oggetto le cartelle di pagamento notificate in data 25 maggio 2002, recanti la sanzione di € 13.949,29 per aver presentato i modelli di denuncia contributiva DM 10 con dati inesatti e incompleti.
Per quello che qui ancora rileva, la Corte argomentava che doveva trovare applicazione la L. n. 662 del 1996 e quindi che le sanzioni amministrative erano dovute, in quanto l’illecito era stato contestato con atto notificato il 25 luglio 2000, prima dell’entrata in vigore dell’art. 116 comma 12 della L. 388 del 2000 che le aveva abrogate, a nulla rilevando che l’ordinanza – ingiunzione fosse stata emessa il 12 febbraio 2001 e le cartelle notificate nel maggio 2002.
Per la cassazione della sentenza “C.C.L.D. & co. ” s.a.s. e C.L.D. in proprio hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c., cui hanno resistito con controricorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l’Inps, anche per S.C.C.I. s.p.a.. Equitalia ETR s.p.a. è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’Inps ha eccepito preliminarmente l’inesistenza della procura con riferimento alla signora C.L.D. in proprio, risultando la stessa conferita solo nella qualità di legale rappresentante di una società; l’inconferenza del testo della procura, laddove si legge che la stessa è rilasciata nella qualità di legale rappresentante della C. s.r.l., con la sottoscrizione, che reca il timbro della “C. di C.L.D. s.a.s.”; la carenza di legittimazione passiva in capo all’istituto, non essendo stato impugnato il capo della sentenza di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile il gravame nei confronti di INPS e SCCI.
1.1. Sotto il primo aspetto, l’eccezione non è fondata, considerato che la procura rilasciata a margine del ricorso, sebbene contenga riferimenti erronei alla ragione sociale della società ricorrente e non indichi il conferimento “in proprio” da parte della sottoscrivente, per la stretta e materiale inerenza all’atto d’impugnazione, in cui tali dati sono contenuti esattamente, non consente incertezza sull’identificazione della parte che ha conferito il mandato.
Deve poi ritenersi che la notifica del ricorso all’Inps, che era stato parte nei precedenti gradi di giudizio, malgrado l’intestazione del ricorso, costituisca una mera “denuntiatio litis”, volta a far conoscere l’esistenza di un’impugnazione, non riguardando l’istituto i motivi di impugnazione.
2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta erronea interpretazione e/o violazione dell’articolo 116 comma 12 della L. n. 388 del 2000; con il secondo motivo lamenta l’erronea interpretazione e/o violazione dell’art. 1 della L. n. 689 del 1981, in combinato disposto con l’articolo 116 comma 12 della legge n. 388 del 2000.
Sostiene che tale disposizione avrebbe determinato l’abolizione di tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, che quindi non potrebbero più essere applicate con riferimento alle infrazioni contestate dopo l’entrata in vigore della nuova legge. Aggiunge che l’ordinanza-ingiunzione rappresenta il provvedimento sanzionatorio con cui si applica la sanzione amministrativa e che pertanto occorre avere riguardo al momento della sua emissione per individuare la disciplina applicabile, che nel caso quindi sarebbe l’art. 116 comma 12 della L. n. 388 del 2000.
3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.
L’art. 116 comma 12 della L. n. 388 del 23 dicembre 2000 dispone che “Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell’articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.”
Tale disposizione è stata correttamente ritenuta inapplicabile alla fattispecie dalla Corte d’appello, considerato che l’illecito è stato commesso ed anche contestato anteriormente alla sua entrata in vigore. Occorre qui dare continuità del principio, ancora di recente ribadito da questa Corte, secondo il quale in tema d’illeciti amministrativi, l’adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all’art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l’assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole, a nulla rilevando che detta più favorevole disciplina, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all’emanazione dell’ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all’art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen., attesa la differenza qualitativa delle situazioni; pertanto, la disposizione dell’art. 116, comma 12, della legge n. 388 del 2000, che ha abolito le sanzioni amministrative relative alle violazioni di norme di carattere formale sul collocamento al lavoro, è applicabile soltanto agli illeciti commessi dopo la sua entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 2001 (Cass. n. 1105 del 26/01/2012, conf. Cass. n. 16422 del 2005; Cass. n. 18761 del 2005; Cass. n. 13169 del 18 giugno 2009).
4. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parti costituite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000,00 per ciascuna delle parti controricorrenti, oltre rimborso delle spese prenotate a debito per il Ministero ed € 100,00 per esborsi per l’Inps.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 9148 depositata il 31 marzo 2023 - La normativa di tutela del dipendente che segnali illeciti altrui (c. d. whistleblowing - d.lgs. n. 165/2001) salvaguardia il medesimo dalle sanzioni che potrebbero conseguire a suo…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 16090 depositata il 7 giugno 2023 - In tema di sanzioni per violazioni degli obblighi contributivi, che lo stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 13004 depositata il 26 aprile 2022 - In materia di sanzioni amministrative tributarie vige il principio della responsabilità personale dell'autore della violazione stabilito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma…
- IVASS - Provvedimento 05 novembre 2019, n. 90 - Modifiche al regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 giugno 2022, n. 20535 - L'art. 116, ultimo comma, della legge 23.12.2000, n. 388 stabilisce che il pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 marzo 2021, n. 8110 - In tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all'INPS rapporti…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…