CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 12781 depositata il 21 giugno 2016 – La presunzione di cui all’art. 32 D.p.r. 600/1973 – secondo cui sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti nella propria attività, dal contribuente che non ne dimostri l’inclusione dalla base imponibile oppure l’estraneità alla produzione del reddito – si riferisce ai soli imprenditori e non anche ai lavoratori autonomi e professionisti intellettuali