CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 14536 depositata il 15 luglio 2016 – Il compenso degli amministratori giudiziari officiati ex art. 15, comma 8, l.fall. è prededucibile nel conseguente fallimento, ed il relativo credito va insinuato al passivo attraverso le forme previste, per l’accertamento di quest’ultimo, dagli artt. 93 e ss. l.fall., non potendo essere adottata la procedura semplificata prevista per i crediti dei professionisti nominati ex art. 25 l.fall.