CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 1713 del 29 gennaio 2016
TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA IN MATERIA DI SERVIZI TELEFONICI CELLULARI E RADIO-MOBILI – ART. 21 ALLEGATO AL D.P.R. N. 641 DEL 1972 – TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DA PARTE DELL’UTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso d’accertamento per violazione ed irrogazione di sanzioni, per il tardivo versamento della tassa di concessione governativa, in materia di servizi telefonici cellulari e radiomobili, di cui all’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972. La società contribuente deduceva l’inesistenza di un termine per il pagamento della tassa da parte dell’utente e comunque la decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo.
La commissione adita rigettava il ricorso, dichiarando anche la cessazione della materia del contendere relativamente alle annualità per le quali l’amministrazione aveva annullato l’atto impositivo in autotutela, prendendo atto della verificata decadenza.
L’appello della società contribuente era accolto con la sentenza in epigrafe, che escludeva la sussistenza della violazione, affermando che la normativa non stabiliva il termine entro il quale l’utente era tenuto a corrispondere al gestore la tassa connessa al contratto di abbonamento per la fornitura del servizio, ma si limitava ad individuarne le modalità di versamento.
Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. La società contribuente non si è costituita.
MOTIVAZIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso l’amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della nota 1 dell’art. 21 della Tariffa annessa al d.P.R. n. 641 del 1972 e dell’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997, normativa che, contrariamente a quanto assunto dal giudice di merito, prevede che il pagamento della tassa di concessione governativa debba avvenire congiuntamente al pagamento della bolletta, stabilendo così un termine corrispondente al termine contrattuale per il pagamento del servizio, termine che nel caso di specie è pacifico non sia stato rispettato.
2. Il motivo è fondato sulla base dell’orientamento già espresso da questa Corte – e al quale il collegio intende dare continuità – in una fattispecie del tutto analoga: «In tema di radiofonia mobile, il termine per il pagamento, da parte dell’utente, della tassa di concessione governativa coincide con quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale, in virtù del collegamento operato dalla “nota 1” all’art 21 della Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 tra il tributo ed il numero di mesi considerati in ciascuna bolletta, atteso che l’avverbio “congiuntamente”, utilizzato in tale nota, non si riferisce solo alle modalità di versamento del tributo, ma anche al termine di pagamento, determinato per relationem in rapporto a quello previsto per le singole bollette emesse dal gestore» (Cass. n. 21777 del 2014).
3. Pertanto, non essendovi contestazione sul fatto che il pagamento della bolletta sia stato effettuato oltre il termine di scadenza, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.
Ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della società contribuente.
4. La formazione del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
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