CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17593 depositata il 5 settembre 2016 – Al fine di conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia, anche una procedura di esecuzione può essere sufficiente nel caso che non risultino altri beni aggredirli con l’azione esecutiva, e non essendosi invece fatta questione né in ordine all’onere della prova concernente la sussistenza di altri beni sottoponibili ad esecuzione forzata né in tema di congruità e logicità dell’accertamento condotto a tal fine dal giudice di merito