CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 18325 depositata il 19 settembre 2016 – In tema di nullità del licenziamento a causa di matrimonio, tra le tassative ipotesi di deroga al divieto di licenziamento contemplate dal quinto comma del D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 35, quella di cui alla lett. b), relativa alla “cessazione dell’attività dell’azienda cui la lavoratrice è addetta”, non è riconducibile alle ragioni ordine produttivo o organizzativo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo