Corte di Cassazione sentenza n. 23864 depositata il 23 novembre 2016 – L’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale