CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 25165 depositata il 7 dicembre 2016 – Gli atti di frode sono rilevanti ai fini della revoca dell’ammissione al concordato preventivo, ai sensi dell’art. 173 l.fall., anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta concordataria o nei suoi allegati, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza