CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 26098 del 30 dicembre 2015
Ritenuto in fatto
1.- Con sentenza n. 42/26/2008, depositata il 16 dicembre 2008 e non notificata, la Commissione tributaria regionale di Torino (hinc: «CTR») accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio di Novara, e dalla società Equitalia Sestri s.p.a. nei confronti di L. M., avverso la sentenza n. 83/01/2006 della Commissione tributaria provinciale di Novara (hinc: «CTP»), e compensava integralmente tra le parti le spese di lite, per «giusti motivi».
2.- Il giudice di appello, per quanto qui interessa, premetteva, in punto di fatto, che la controversia riguardava una cartella di pagamento dell’importo di € 26.438,00, relativa ad IVA ed IRPEF del 1997, la cui regolarità era stata contestata dal contribuente sia per l’omessa indicazione del competente giudice dell’impugnazione, sia per l’intempestiva iscrizione a ruolo e notificazione, con ricorso che aveva trovato accoglimento presso la CTP.
3.- In punto di diritto, la CTR affermava – per quanto qui rileva — che le modalità di compilazione dalla cartella di pagamento erano state regolari, tanto che il relativo ricorso era stato presentato al giudice competente, e che la notificazione era intervenuta tempestivamente ed in base alla normativa allora in vigore, non potendo applicarsi alle notificazioni già perfezionate la disposizione sopravvenuta di cui all’art. 1, comma 5-bis del d.l. n. 106 del 2005, quale convertito dalla legge n. 156 del 2005.
4.- Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’Agenzia delle Entrate e ad Equitalia Sestri s.p.a., in data 21-25 gennaio 2010.
5.- L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, notificato il 26 febbraio 2010. 6.- Anche la s.p.a. Equitalia Sestri ha depositato controricorso, notificato il 26 febbraio 2010.
Considerato in diritto
1.— Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, poiché l’art. 57, primo comma, D.Lgs. n. 300 del 1999 ha trasferito alle agenzie fiscali tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri” e le “competenze” già facenti capo al predetto Ministero, con la conseguenza che, a far data dal 1 gennaio 2001 (dies a quo di operatività delle Agenzie fiscali, in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1), la legittimazione — sia attiva che passiva — spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate (ex plurimis, Cass. n. 27182 del 2014; n. 6929 del 2013; n. 26321 del 2010; n. 1123 del 2009; n. 6591 del 2008; n. 3118 del 2006; n. 15021 del 2005; n. 24245 del 2004; n. 9538 del 2001).
2.— Con il primo motivo di ricorso, L. M. ha dedotto sia la violazione degli artt. 1, commi 5-bis e 5-ter, del d.l. n. 106 del 2005, quale convertito dalla legge n. 156 del 2005, sia l’irragionevole motivazione circa questioni controverse, dolendosi del mancato rispetto del termine per la notifica delle cartelle di pagamento.
3.— Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto sia la violazione degli artt. 17 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, sia l’omessa o insufficiente motivazione circa questioni controverse, lamentando il mancato rispetto del termine per la notifica del ruolo.
4.— Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione sia dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sia dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, perché l’atto dell’agente della riscossione non conteneva l’indicazione dell’organo giurisdizionale competente a ricevere l’eventuale ricorso.
5.— Tutti i motivi sono affetti da inammissibilità, per violazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ.
5.1— Occorre premettere che la sentenza impugnata, in quanto pubblicata in data 16 dicembre 2008 e, dunque, successivamente al 10marzo 2006, rientra, ratione temporis, nella disciplina di cui all’art. 58, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e quindi nel regime previsto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., nella formulazione rimasta in vigore fino al 3 luglio 2009.
5.2.— Tale disposizione, nella consolidata lettura datane dalla giurisprudenza di legittimità, richiede che le censure circa i vizi riconducibili ai numeri 3) e 4) dell’art. 360, comma primo, cod. proc. civ. siano corredate da un “quesito di diritto” contenente, a pena di inammissibilità: a) la sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) l’indicazione della regola di diritto da questi applicata; c) la diversa regola di diritto ritenuta da applicare. Il tutto in modo tale che il giudice di legittimità, nel rispondere al quesito, possa formulare una regula iuris suscettibile di applicazione anche in diversi casi (Cass. sez. un. n. 2658 e n. 28536 del 2008, n. 18759 del 2009; Cass. n. 22704 del 2010, n. 21164 del 2013, n. 11177 e n. 17958 del 2014).
5.3.— Analogamente, per i motivi di ricorso riconducibili al n. 5) dell’art. 360, comma primo, cod. proc. civ., è richiesta dalla stessa legge sopra citata — sempre a pena di inammissibilità — la formulazione del “quesito di fatto” o “motivazionale” (cosiddetto “momento di sintesi”),
consistente in un apposito passaggio espositivo, distinto ed autonomo rispetto allo svolgimento del motivo e che sostanzi un quid pluris rispetto all’illustrazione del mezzo (Cass. sezioni unite n. 12339 del 2010; Cass. n. 4309 e n. 8897 del 2008; n. 21194 e n. 24313 del 2014), finalizzato ad individuare, chiaramente e sinteticamente, il fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento al quale la motivazione si assume omessa, ovvero insufficiente o contraddittoria, con specifica segnalazione delle ragioni per le quali la motivazione risulta inidonea a giustificare la decisione (ex plurimis, Cass. sezioni unite n. 20603 del 2007 e n. 11652 del 2008; Cass. n. 27680 del 2009).
5.4.— È stato altresì precisato che non è consentito censurare contemporaneamente la mancanza, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, poiché ciò integra una violazione della logica, prima ancora che del diritto, non potendosi predicare l’insufficienza o la contraddittorietà di ciò che sia più radicalmente prospettato come inesistente (Cass. n. 5471 del 2008; n. 8203 del 2015).
6.— Nel ricorso in esame, invece, i tre motivi proposti risultano privi, anche sotto l’aspetto meramente grafico (requisito sottolineato, tra le molte pronunce, da Cass. n. 24313 del 2014), di qualsiasi formulazione del corrispondente quesito. Né può attribuirsi a questa Corte il potere di individuarne autonomamente una possibile stesura all’interno dello svolgimento del motivo (Cass. n. 22591 del 2013), dal momento che ne resterebbe svilita — rispetto ad un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata — la portata innovativa dell’art. 366-bis cod. proc. civ., consistente proprio nell’imposizione della formulazione di motivi contenenti una sintesi autosufficiente della violazione censurata, funzionale anche alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte (ex plurimis, Cass. n. 20409 del 2008 e n. 16481 del 2014).
6.1— Inoltre, quanto ai dedotti vizi di violazione di legge, i motivi formulati non contengono alcun riferimento alla regola applicata dal giudice d’appello, all’errore di diritto che si assume da questi commesso ed alla corretta regula iuris invocata. Analogamente, i dedotti vizi motivazionali veicolano censure tra loro incompatibili (segnatamente, l’omissione della motivazione della sentenza di appello unitamente alla sua insufficienza e contraddittorietà) e non individuano con chiarezza il fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o insufficiente ovvero contraddittoria.
7.— I primi due motivi sono inammissibili anche per l’ulteriore ragione che prospettano censure multiple, inestricabilmente cumulate tra loro (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), senza che sia possibile evincere i distinti profili di censura. In particolare, la portata cumulativa dei motivi di ricorso si coglie già dall’intestazione degli stessi, nella quale all’indicazione della violazione di legge si affianca, nel primo, l’insufficiente e irragionevole motivazione e, nel secondo, l’omessa ovvero insufficiente motivazione. Siffatta indistinzione si protrae nell’intero svolgimento del motivo. Nel primo, in particolare, alla denuncia della violazione di legge, si giustappone il rilievo che «le ulteriori statuizioni della commissione regionale […] presentano caratteri di assoluta irragionevolezza, inconferenza, perplessità e contraddittorietà intrinseca». Nel secondo, alla denuncia della violazione delle norme in tema di notifica si giustappone l’affermazione secondo cui il giudice di appello «ha radicalmente omesso di pronunciare su tali profili di eccezione». Tale formulazione rende inammissibili i motivi, perché devolve a questa Corte il compito — ad essa non spettante — di interpretare, enucleare, integrare ed esplicitare i profili d’impugnazione (sostanzialmente in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 1906 e n. 9470 del 2008; n. 9793 e n. 12248 del 2013).
8.— In ragione del principio di causalità, il ricorrente va condannato a rimborsare alle controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna di esse, in complessivi E. 2.050.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle entrate ed C 200,00 per esborsi in favore di Equitalia Sestri s.p.a. Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile, in data 9 dicembre 2015.
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