CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 6045 depositata il 29 marzo 2016 – Nell’ipotesi di fallimento dichiarato dopo la modifica, operata con il d.l. n. 35 cit., dell’art. 67 l.fall., in consecuzione rispetto ad un concordato preventivo precedente a tale novella, l’entità del periodo sospetto rilevante ai fini della revoca degli atti pregiudizievoli compiuti anteriormente al concordato stesso va determinata in base al testo della norma vigente al momento dell’apertura di quest’ultimo, attesa l’unitarietà giuridica dell’intera procedura