CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 9670 del 11 maggio 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – AMIANTO – INPS – RIVALUTAZIONE CONTRIBUTIVA – ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO – DOMANDA AMMINISTRATIVA
Fatto e diritto
La Corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Sassari e confermato il diritto di P.F.P. alla rivalutazione contributiva ex art. 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992 ha condannato l’Inps a riliquidare la prestazione a far data dalla presentazione della domanda amministrativa con interessi legali sulle differenze dei ratei dalle singole scadenze.
La Corte, per quanto qui interessa, ha ritenuto procedibile ed ammissibile la domanda giudiziaria dell’assicurato sul rilievo che, seppur nel corso del procedimento giudiziario, era stata avanzata la domanda amministrativa alla quale era seguito il procedimento amministrativo conclusosi con il diniego della prestazione.
Ha escluso poi che il Tribunale fosse incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c. condannando l’Istituto al pagamento delle differenze sui ratei maturati della prestazione atteso che età stata chiesta la condanna dell’Istituto ad applicare la maggiorazione sulla prestazione in godimento.
Quanto alla decorrenza della maggiorazione l’ha ritenuta condizionata dalla presentazione della domanda amministrativa.
Per la Cassazione della sentenza ricorre l’Inps che articola un unico motivo con il quale deduce la violazione degli art. 7 e 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e dell’art. 443 c.p.c. (in relazione all’art. 360, co.1° n. 3 c.p.c.) per avere erroneamente la Corte di Appello ritenuto proponibile l’azione giudiziaria pure in assenza di preventiva domanda amministrativa di prestazione all’INPS.
Il P. è rimasto intimato.
Il motivo è fondato alla luce dei principi affermati da questa Corte in plurime decisione nelle quali è stato affrontato il parallelo problema dell’applicazione a fattispecie analoghe a quella in esame della decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito nella L. n. 438 del 1992 (cfr. Cass. ord. 3 febbraio 2012, n. 1629 ed in senso conforme Cass. sent. 30 maggio 2012, n. 8650, id. Cass. Sent. 14 agosto 2012, n. 14471; Cass. ord. 4 dicembre 2013, n. 27148; Cass. ord. 4 marzo 2014, nn. 5008 e 5009; Cass. ord. 25 febbraio 2014, n. 4484).
È stato, così, sancito il principio che la suddetta decadenza dall’azione giudiziaria trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all’evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.
Si è, altresì, chiarito, con specifico riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, che non sono applicabili i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 12720/2009, poiché ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini pensionistici” e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico. E stato, al riguardo, così precisato: “E opportuno anche rilevare che dal sistema è ricavabile l’onere degli interessati di proporre all’istituto gestore dell’assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all’amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore (cfr. Cass. n. 15008/2005)” ed anche chiarito che neppure è validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, in quanto “tale particolarissimo regime non si estende a tutte le singole azioni relativa alla costituzione della posizione contributiva. E del carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e dell’azione in giudizio diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all’amianto sembra non potersi dubitare, stante i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia”.
A tale orientamento non può validamente opporsi che la legge n. 257/92 non prevede espressamente la necessità di presentazione della domanda amministrativa, a differenza di quanto dispone, con riferimento all’I.N.A.I.L., il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326.
Esiste, infatti, la norma generale prevista dalla L. n. 533 del 1973, art. 7, (cui è sotteso l’interesse pubblico “ad una sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie” – Cass. Sez. U., 5 agosto 1994, n. 7269) che impone alla parte privata di compulsare ante causam l’ente erogatore, cioè la controparte, avviando così un procedimento amministrativo necessario che lasci all’amministrazione uno spatium deiberandi di 120 giorni.
La tesi della generale indispensabilità dell’istanza amministrativa in relazione a tutte le controversie di cui all’art. 442 c.p.c., (nella materia previdenziale e nell’assistenza sociale; nei confronti sia dell’I.N.P.S. sia degli altri enti erogatoti; anche net caso in cui ad agire sia il datore di lavoro per questioni concernenti i contributi assicurativi) è, del resto, assolutamente prevalente (cfr. ex multis: Cass. 28 novembre 2003, n. 18265; Cass. 12 marzo 2004, n. 5149; Cass. 24 giugno 2004, n. 11756; Cass. 27 dicembre 2010, n. 26146; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2063; si veda, per l’improponibilità della domanda proposta dal datore di lavoro nei confronti dell’ente previdenziale, avente ad oggetto il rimborso di contributi non dovuti ove il giudizio sia stato instaurato senza la preventiva presentazione della domanda amministrativa, Cass. 21 dicembre 2001, n. 16153).
In conformità del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale ed in base ai principi generali va, dunque, ritenuto che la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto proposta da soggetto iscritto (o pensionato) debba essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all’ente tale ragionamento è la necessità che l’assicurato porti a conoscenza dell’Istituto “fatti” la cui esistenza è nota solo all’interessato (si consideri, del resto, che la necessità della domanda è stata ritenuta anche in materia di ripetizione di contributi indebitamente versati – così Cass. 21 dicembre 2001, n. 16153 ed in ogni caso in cui occorra fare conoscere all’ente i presupposti del diritto alla prestazione – così Cass. 5 ottobre 2007, n. 20892 -).
La domanda giudiziale deve, quindi, essere presentata all’I.N.P.S., unico ente legittimato a concedere il beneficio previdenziale in parola; nè può fondatamente sostenersi una sostanziale fungibilità rispetto a tale domanda di quella inoltrata all’I.N.A.I.L. attesa al diversità funzionale dell’una rispetta all’altra. Mentre la domanda all’I.N.P.S. è, infatti, necessaria per l’erogazione del beneficio previdenziale, quella rivolta all’I.N.A.I.L. mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell’esposizione all’amianto. Si richiama, a conforto, la costante giurisprudenza della Suprema Corte con la quale, a partire dalla sentenza 28 giugno 2001 n. 8859 (e, successivamente, 25 febbraio 2002 n. 2677, 19 giugno 2002 n. 8937, 29 novembre 2002 n. 17000), si è costantemente affermato che nella causa introdotta dal lavoratore per ottenere accertamento giudiziale del diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all’amianto, avvalendosi della disposizione di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nel testo modificato dal D.L. 5 giugno 1993, n. 169, art. 1, comma 1, e dalla relativa legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, l’I.N.A.I.L. difetta di legittimazione passiva (ad causam), in quanto soggetto del tutto estraneo al rapporto, di natura previdenziale, che dà titolo a una siffatta domanda, posto che la norma da cui trae fondamento il diritto azionato finalizza il beneficio da essa previsto – consistente nell’incremento dell’anzianità contributiva, attraverso il – meccanismo della ipervalutazione di periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all’amianto – ad agevolare il perfezionamento dei requisiti per le prestazioni pensionistiche (l’ammontare delle quali dovrà essere determinato computando, se spettante, la maggiorazione di legge) e a consentire, perciò, una più rapida acquisizione del relativo diritto, non già a facilitare l’accesso alle (diverse) prestazioni oggetto del regime assicurativo che fa carico all’I.N.A.I.L.
La mancanza di preventiva domanda all’I.N.P.S. conduce pertanto inevitabilmente ad una pronuncia di improponibilità dell’azione (cfr. Cass. 15/1/2007, n. 732).
E’ appena il caso di ricordare che cosa diversa dalla improponibilità della domanda è la improcedibilità della stessa (erroneamente ritenuta nel caso de quo dalla Corte di Appello), che ricorre nel caso di mancato esaurimento del procedimento amministrativo e che, se rilevata dal giudice nella prima udienza di discussione, comporta la sospensione del giudizio e la fissazione all’attore di un termine per la presentazione del ricorso in via amministrativa (art. 443 cod. proc. civ.).
Alla luce di quanto esposto il ricorso manifestamente fondato va accolto con ordinanza ex art. 375 c.p.c. e l’impugnata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, co. 2° c.p.c., con la declaratoria di improponibilità della originaria domanda.
Quanto alle spese il consolidarsi solo in epoca recente della giurisprudenza di legittimità soprarichiamata giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improponibile l’originaria domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 marzo 2020, n. 6366 - In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, è necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa all'Inps, unico ente legittimato all'erogazione…
- PARLAMENTO EUROPEO - Comunicato del 3 ottobre 2023 - Esposizione all'amianto: misure più restrittive per proteggere i lavoratori - I lavoratori UE saranno esposti a livelli di amianto dieci volte inferiori rispetto al passato - Tecnologia più moderna e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 gennaio 2019, n. 832 - Esposizione all’amianto - Con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 ottobre 2022, n. 30639 - La rivalutazione di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 è applicabile anche per i lavoratori che siano stati esposti al rischio dell'amianto per un periodo ultradecennale sia…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 ottobre 2021, n. 29202 - La regola per cui il limite invalicabile all'incremento dell'anzianità contributiva per esposizione all'amianto è costituito dalla contribuzione posseduta in misura inferiore al tetto massimo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 settembre 2020, n. 19236 - In materia di tutela previdenziale dei lavoratori esposti ad amianto, il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…
- E’ legittimo il licenziamento per mancata es
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2…
- Processo tributario: ricorso in cassazione e rispe
Ai sensi dell’art. 366 c.p.c. , come modificato dalla riforma Cartabia (le…
- In tema di IMU la qualità di pertinenza fonda sul
In tema di IMU la qualità di pertinenza fonda sul criterio fattuale e cioè sulla…
- Il giudice può disporre il dissequestro delle somm
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 40415 depositata il 4…