CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 9856 depositata il 13 maggio 2017 – In tema di IRPEG, il metodo contabile per la deducibilità degli accantonamenti su rischi di cambi, prescritto ai sensi dell’art. 103 bis del d.P.R. n. 917 del 1986, “ratione temporis” applicabile, implica una valutazione complessiva di tipo forfettario e si configura come alternativo e disomogeneo rispetto a quello della conversione diretta di tutti i crediti e debiti in valuta estera al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio