CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40964 del 8 settembre 2017
Fallimento ed altre procedure concorsuali – Bancarotta semplice – Perdita del capitale sociale – Prosecuzione dell’attività – Mancata ricapitalizzazione o richiesta di fallimento – Aggravamento del dissesto – Finanziamento soci
Ritenuto in fatto
1 – Con sentenza del 12 luglio 2016, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riconosceva a C.G. le circostanze attenuanti generiche e riduceva la pena inflittagli a mesi quattro di reclusione, confermandone così la responsabilità per il delitto di bancarotta semplice ascrittogli, per avere, quale presidente del consiglio di amministrazione e poi quale amministratore unico e liquidatore della srl C., dichiarata fallita il 27 maggio 2010, aggravato il dissesto astenendosi dal richiederne il fallimento in proprio nonostante la perdita integrale del capitale, avvenuta a partire dal 30 aprile 2008.
La Corte territoriale:
– affermava che i rilievi difensivi non avevano smentito le osservazioni del curatore fallimentare che aveva riferito come il capitale sociale risultasse perduto a far data, appunto, dal 30 aprile 2008 e che il prosieguo dell’attività aveva aggravato il dissesto;
– notava come i conferimenti dei soci non avessero mutato la situazione posto che erano stati fatti con la formula del prestito, determinando pertanto le corrispondenti poste passive. L’imputato poi non aveva neppure rispettato il divieto di compiere nuove operazioni durante la fase della liquidazione;
– concludeva che l’intervenuta transazione con il curatore consentiva però di riconoscere al G. le circostanze attenuanti generiche.
2 – Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi.
2 – 1 – Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell’art. 217, comma 1 n. 4, I. fall, ed il difetto di motivazione, in quanto la Corte milanese, nel condannare il ricorrente, si era riportata, in modo acritico, alle errate osservazioni del curatore, così dimenticando che le perdite di esercizio erano state coperte con versamenti effettuati da un socio, e che lo stesso G. aveva sostenuto la società come garante dei suoi impegni finanziari.
Non corrispondeva al vero che le somme conferite costituissero dei meri prestiti perché queste, pur inserite nel prospetto dei finanziamenti dei soci, venivano utilizzate a copertura delle perdite, rinunciando così i soci alla loro restituzione, come era avvenuto in occasione dell’assemblea del 27 giugno 2008 di approvazione del bilancio dell’esercizio 2007 quando parte della somma versata fino al 2007 e nel 2008 era stata così stornata.
2 – 2 – Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave.
La società fallita operava nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di abbigliamento di alta moda e soffriva pertanto di uno sfasamento temporale fra i costi di produzione, che maturavano immediatamente, e la realizzazione di ricavi che erano posticipati perché il marchio doveva prima imporsi nel mercato di riferimento.
Era così proprio nel 2008 che avevano cominciato ad affluire i ricavi, dopo che negli anni precedenti erano maturati i costi. Non si poteva pertanto affermare che G. avesse agito in colpa grave.
Considerato in diritto
Il ricorso proposto nell’interesse di C.G. è inammissibile.
1 – Entrambi i motivi vertono sulla ricostruzione del fatto, il primo sulla sussistenza dell’elemento oggettivo, il secondo sulla configurabilità di quello soggettivo, e, invece, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
2 – La Corte territoriale, invece, aveva argomentato, con motivazione priva di manifesti vizi logici, che:
– l’elemento oggettivo del delitto di bancarotta semplice emergeva dalla attendibile ricostruzione fatta dal curatore fallimentare che aveva individuato al 30 aprile 2008 la data dell’avvenuta perdita di capitale; ad esito di tale evento l’imputato, che amministrava la società, non aveva provveduto, come sarebbe stato necessario, né alla ricapitalizzazione della società né, alternativamente, alla richiesta di fallimento ma aveva, invece, proseguito l’attività, così determinando ulteriori perdite di bilancio; l’immissione nella società di somme da parte di altro socio (un’altra società) non era innanzitutto direttamente a lui riconducibile e, comunque, non era avvenuta in conto capitale ma come prestito, gravando pertanto la società di ulteriori poste passive; la circostanza che parte di quelle somme sia stata utilizzata per ripienare le perdite è affermazione di fatto priva di adeguato supporto probatorio e comunque del tutto incompleta non affermando affatto la difesa che tutte le somme conferite abbiano avuto tale sorte (restando quindi un debito della società);
– la prova dell’elemento soggettivo del delitto discendeva dalla accertata condotta, consapevole e volontaria, del ricorrente che aveva deciso di continuare l’attività sociale nonostante la perdita del capitale senza ricapitalizzarla e senza chiedere il fallimento della società; privo di pregio e smentito in fatto è l’argomento usato dal ricorrente, secondo il quale, ad una prima fase in cui i costi erano superiori ai ricavi avrebbe dovuto seguirne una seconda in cui i ricavi avrebbero compensato il passivo, visto che ciò non era affatto accaduto, i costi erano stati sempre maggiori dei ricavi e la società, perso il capitale e posta in liquidazione, era andata in dissesto.
3 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 47900 depositata il 30 novembre 2023 - In tema di bancarotta societaria (art. 223, comma secondo, n. 1 legge fall.), rilevano ai fini della responsabilità penale anche le condotte successive alla…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 36896 depositata il 11 ottobre 2021 - Nel reato di bancarotta semplice per mancata tempestiva richiesta di fallimento, oggetto di punizione è l'aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 42856 depositata il 19 ottobre 2023 - Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 settembre 2019, n. 22076 - Azione di risarcimento danni della curatela nei confronti degli ex amministratori per distrazione di somme dal patrimonio della società mediante trasferimento su conto corrente e per…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 13002 depositata il 28 marzo 2023 - Nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della…
- DECRETO LEGISLATIVO 08 novembre 2021, n. 193 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…