CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 dicembre 2021, n. 38209
Licenziamento – Deposito del ricorso in forma cartacea – Nullità – Obbligo di deposito degli atti per via telematica
Rilevato che
1. M.R. impugnò davanti al giudice del lavoro il licenziamento intimatogli dalla R.B.C. Italia s.r.l. (d’ora in poi R. s.r.l.) in data 6 maggio 2016.
2. Il Tribunale di Pescara, in sede sommaria e poi a seguito di opposizione della società, accertò l’illegittimità del licenziamento ordinò la reintegrazione del R. nel posto di lavoro in precedenza occupato e condannò la società al pagamento di una indennità risarcitoria quantificata in dodici mensilità di retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal licenziamento all’effettiva reintegrazione.
3. La Corte di appello di L’Aquila, investita del reclamo da parte della società e di reclamo incidentale da parte del R. li ha rigettati entrambi.
3.1. In primo luogo la Corte di merito ha ritenuto infondata la censura con la quale era stata dedotta l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla società avverso l’ordinanza resa all’esito della fase sommaria. Ha osservato infatti che era ammissibile il deposito del ricorso in forma cartacea e che una eventuale nullità – conseguente all’obbligo di deposito degli atti per via telematica introdotto con l’art. 16 bis della legge 24 dicembre 2012 n. 228 – era stata comunque sanata. In assenza di una disposizione di legge che preveda l’inammissibilità di tale modalità di deposito degli atti ed in virtù del principio di libertà delle forme, dettato dall’art. 121 cod.proc.civ., e di raggiungimento dello scopo dell’atto nullo, ai sensi dell’art. 156 cod.proc.civ., l’atto aveva raggiunto il suo scopo senza pregiudizio per la parte opposta.
3.2. Ha poi rigettato la doglianza con la quale era ribadita l’intempestività della contestazione e la conseguente nullità del licenziamento rammentando che l’immediatezza della contestazione va valutata tenendo conto delle ragioni oggettive che possono concretamente ritardare la percezione o il definitivo accertamento dei fatti contestati, tenuto conto della loro complessità e della necessità di valutarli unitariamente.
3.3. Dopo aver ricostruito la complessa vicenda, poi, ha confermato la sentenza nella parte in cui ha accertato l’illegittimità del recesso in relazione all’accertata insussistenza del fatto contestato al lavoratore.
3.4. Ha ritenuto insussistente la prova dell’aliunde perceptum, non surrogabile con la richiesta di esibizione avanzata.
3.5. Ha ritenuto incompatibili col rito Fornero gli accertamenti funzionali all’esame della domanda volta ad ottenere la rinnovazione dell’ordine di reintegrazione asseritamente eluso dalla società e di rimborso delle maggiori spese sostenute dal lavoratore reiterata con il reclamo incidentale.
3.6. Ha rigettato il motivo dell’incidentale con il quale era stata reclamata l’erronea identificazione della misura della retribuzione da porre a parametro per il calcolo dell’indennità risarcitoria riconosciuta evidenziando ancora una volta l’incompatibilità degli accertamenti necessari con il rito Fornero e, comunque, relativi a fatti costitutivi diversi e successivi rispetto al licenziamento oggetto del giudizio, introdotti solo nella fase di opposizione con alterazione della regola dell’obbligatorietà della fase sommaria desumibile dall’art. 1 comma 48 della legge n. 92 del 2012.
4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la R.B.C. Italia s.r.l. (R. s.r.l.) affidato a tre motivi. M.R. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale autonomo affidato a tre motivi e ricorso incidentale condizionato con due motivi. La società R. s.r.l ha opposto difese con controricorso. M.R. ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis.1. cod. proc. civ.
Considerato che
5. Il ricorso principale:
5.1. Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 primo comma n.3 cod. proc. civ.. Deduce la società R. s.r.l. che il fatto oggetto della contestazione disciplinare non era stato contestato e che, pertanto, avrebbe dovuto essere considerato provato. Sostiene la ricorrente che la sentenza, non tenendone conto e trascurando il tenore testuale della contestazione e della lettera di licenziamento, sarebbe incorsa nella violazione denunciata. Afferma che dell’ autorizzazione a praticare sconti era stata fatta menzione solo nel provvedimento di licenziamento per replicare alle giustificazioni del lavoratore e che contraddittoriamente la Corte di merito non avrebbe tenuto conto, ai fini della valutazione di legittimità del recesso, dell’inadempimento principale del lavoratore pur avendo ritenuto accertati i fatti.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. sostenendosi che i fatti posti a fondamento del recesso erano stati trascurati dalla sentenza che non dà conto della consapevolezza da parte del ricorrente e del suo superiore gerarchico e del mancato rispetto della policy aziendale sugli sconti, anche con riguardo alle necessarie autorizzazioni la cui esistenza era nota a tutti i dipendenti. Deduce che pertanto il R., che si era sottratto al rispetto di tali regole nel concedere gli sconti che neppure il suo superiore poteva autorizzare, non poteva essere ritenuto in buona fede.
5.3. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2105, 2109 c.c. e 18 legge n. 300/1970 e ss.mm.. La società ricorrente deduce che al lavoratore era stato contestato di aver commesso “irregolarità dell’applicazione della politica commerciale” aziendale accordando “un prezzo netto minimo di cessione (…) inferiore a quello previsto dalla società”. Che il fatto in sé era pacifico ed integrava, in sé, una giusta causa di licenziamento a maggior ragione se valutato insieme alla ripetuta violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, buona fede e fedeltà evincibile dalla totale noncuranza degli interessi aziendali tenuto conto dell’idoneità della condotta a porre in dubbio la correttezza dei futuri adempimenti. Sostiene la R. s.r.l. che l’affermazione della Corte che imputa al diretto superiore gerarchico la responsabilità dei fatti sarebbe incoerente e contraddittoria. Erroneamente la Corte di appello si sarebbe preoccupata di verificare se la condotta del R. era assistita dalla consapevolezza della violazione commessa ed oggetto di contestazione, imputando alla società la mancanza di specifiche direttive sulle autorizzazioni, ma trascura di considerare le ripetute email inviate dalla società ai suoi dipendenti e fraintende il contenuto della contestazione di addebito e le ragioni della lesione del vincolo fiduciario, ravvisabile anche nel non aver portato a conoscenza della società le irregolarità, continuando a commetterle.
6. Le censure da esaminare congiuntamente non possono essere accolte.
6.1. Come più volte affermato da questa Corte, non può porsi una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. laddove ci si dolga sia, nella sostanza, di una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o ancora abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. tra le altre Cass. 27/12/2015 n. 27000 e 17/01/2019 n. 1229).
6.2. In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., opera infatti interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. Ne consegue che la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 primo comma n. 4 cod.proc.civ., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 primo comma n. 5 cod.proc.civ. come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (cfr. Cass. 12/10/2017 n. 23940). L’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare non è mai sindacabile in sede di legittimità. Solo l’errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4 cod.proc.civ. per violazione dell’art. 115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (cfr. Cass. 12/04/2017 n. 9356).
6.3. Salvi questi principi, dai quali non vi è ragione di discostarsi, allora, nel caso in esame ciò che viene denunciato è una non condivisibile e condivisa ricostruzione e valutazione dei fatti senza, peraltro, che nella specie sia stato neppure evidenziato un vizio di motivazione, pur nei limiti in cui è possibile dedurlo.
7. Venendo all’esame del ricorso incidentale proposto in via autonoma, restando evidentemente assorbito quello condizionato dal rigetto del ricorso principale, ritiene il Collegio che il secondo motivo sia fondato e debba essere accolto mentre il primo ed il terzo motivo debbano essere rigettati.
7.1. Con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte violato l’art. 1 commi 47, 48, 57 e 60 della legge n. 92 del 2012, l’art. 112 cod.proc.civ. e l’art. 111 primo comma Cost., per avere la Corte di merito trascurato di considerare, con riguardo all’inadempimento dell’ordine di reintegra, che questo è connaturato al processo di accertamento dell’illegittimità del licenziamento. Con il terzo motivo di ricorso si duole, in relazione alle medesime disposizioni, del mancato riconoscimento del maggior danno sofferto per effetto della reintegra in un luogo diverso da quello dovuto.
7.2. Al riguardo si osserva che l’inadempimento della società all’ordine di reintegrazione, eseguito in luogo diverso (Milano e non Pescara), ed il maggior danno asseritamente sofferto quale conseguenza di tale inadempimento, rappresentato dalle spese sostenute per effetto di tale illegittima modifica del luogo della reintegrazione, costituiscono fatti del tutto diversi rispetto a quelli oggetto del procedimento di verifica della legittimità del licenziamento. Un loro esame, sebbene si tratti di eventi occasionati proprio dal processo la cui sentenza si assume essere stata malamente eseguita con le conseguenze dannose derivate, comporterebbe un ampliamento del tema decisorio non compatibile con le esigenze di concentrazione e celerità che caratterizzano il rito c.d. Fornero.
7.3. L’ ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di riammissione in servizio, a seguito di accertamento della nullità dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro, implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell’attività lavorativa deve quindi avvenire nella sede precedentemente assegnata e nelle mansioni originariamente rivestite salvo che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, purché il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ove tali condizioni manchino è configurabile una condotta datoriale illecita, che giustifica la mancata ottemperanza a tale provvedimento da parte del lavoratore, sia in attuazione di un’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti (cfr. Cass. 16/05/2013 n. 11927, 30/12/2009 n. 27844 e 07/01/1998 n. 77 ). Tuttavia tale verifica non è funzionale, in maniera immediata e diretta, all’accertamento della legittimità del licenziamento ed alla sua tutela.
7.4. Va rammentato che ai sensi dell’art. 1, comma 48 della legge n. 92 del 2012, con il rito «Fornero» possono essere proposte, oltre alle domande relative all’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’art. 18 Stat. lav. anche quelle che siano fondate su fatti costitutivi già dedotti. Così sono state ritenute ammissibili domande di pagamento del t.f.r. e dell’indennità di preavviso sul rilievo che – poiché scaturiscono dalla cessazione del rapporto, e sono fondate su fatti costitutivi già dedotti – il loro esame non comporti un indebito ampliamento del tema sottoposto a decisione, e consenta di evitare un frazionamento dei processi e delle pronunce in mero rito, permettendo, al contrario, che un’unica vicenda estintiva del rapporto di lavoro dia luogo ad un unico processo (cfr. Cass. 12/08/2016 n. 17091, 16/08/2016 n. 17107). Del pari è stata ritenuta ammissibile l’estensione dell’indagine all’esistenza di una giusta causa o della giustificatezza del recesso nel caso di impugnazione di licenziamento ritenuto discriminatorio o, ancora, per il caso di comporto breve in luogo di quello prolungato (cfr. Cass. 04/04/2019 n. 9458). Ugualmente si è ritenuta compatibile con il rito Fornero la domanda volta al pagamento della retribuzione dovuta ai sensi dell’art. 2126 cod.civ. nell’arco temporale compreso tra il provvedimento espulsivo e la sua esecuzione (cfr. Cass. n. 7586 del 2018) anch’essa fondata su identici fatti costitutivi dedotti nel processo di impugnazione del licenziamento nullo e dunque compatibile con le esigenze del rito speciale introdotto dalla l. n. 92 del 2012 (v. anche Cass. 08/10/2019 n. 25169 e 10/09/2018 n. 21959 sull’ accertamento natura giuridica rapporto e soggetto datore di lavoro e Cass. n. 5993 del 2019 con riguardo alla deduzione in fase di opposizione di una modulazione del rapporto subordinato diversa da quella prospettata nella fase sommaria).
7.5. In tutti i casi ricordati l’ammissibilità della domanda è conseguenza dell’identità dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa principale, circostanza che al contrario, nella specie, non è ravvisabile atteso che i fatti dai quali il ricorrente fa derivare l’illegittimità della reintegrazione ed il danno sono del tutto differenti e risultano semmai originati proprio dall’accertamento della illegittimità del licenziamento e riferiti ad una fase successiva, attuativa dei rimedi.
8. Dalle considerazioni più sopra esposte, se deriva il rigetto del primo e del terzo motivo di ricorso, consegue, invece, l’accoglimento del secondo motivo atteso che già nei gradi di merito era stato dedotto che la retribuzione parametro per l’indennità non era quella riportata nella busta paga prodotta dalla società ma quella superiore di € 5.813,80 della quale si era sollecitato il giudice a tenerne conto. Emerge con chiarezza dalla censura, al riguardo adeguatamente specifica, che il lavoratore preso atto del fatto che il Tribunale aveva adottato parametri errati di liquidazione dell’indennità risarcitoria dovuta, sebbene tutti gli elementi fossero stati puntualmente allegati siri dal primo grado, aveva puntualmente censurato la sentenza chiedendone la riforma. Erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che in tal modo si sarebbe verificato un ingiustificato e non consentito ampliamento della materia del contendere incompatibile con ¡1 rito speciale. La corretta individuazione della misura dell’indennità risarcitoria, conseguente all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento, è questione che origina dalla cessazione del rapporto, fondata su fatti costitutivi già dedotti, e non comporta alcun ampliamento indebito del tema sottoposto a decisione, che è e resta quello dell’accertamento della illegittimità o meno del recesso e dell’individuazione, nel primo caso, della esatta individuazione delle conseguenze anche di tipo risarcitorio. Accertamento quest’ultimo che passa attraverso l’individuazione della misura dell’indennità che non può prescindere, in funzione della possibilità di porre in esecuzione il dispositivo della sentenza, dalla corretta individuazione della misura della retribuzione da prendere a base per la sua quantificazione ove al giudice siano tempestivamente offerti elementi di valutazione in tal senso. Unificazione necessaria e funzionale per evitare frazionamenti dei processi o pronunce in mero rito, permettendo, al contrario, come si è più sopra ricordato, che un’unica vicenda estintiva del rapporto di lavoro dia luogo ad un unico processo.
9. All’accoglimento della censura consegue la cassazione sul punto della sentenza ed il rinvio alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale autonomo, rigettati gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento. da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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