CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 dicembre 2021, n. 38209 – In tema di valutazione delle prove solo l’errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4 cod.proc.civ. per violazione dell’art. 115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte