CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 febbraio 2021, n. 2477
Verbale ispettivo Inpgi – Assenza dell’obbligo di presenza di disponibilità costante dei giornalisti – Esclusione dell’esistenza di lavoro subordinato giornalistico – Violazione non censurabile in Cassazione
Rilevato che
Con sentenza dell’8.4.14, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 13.9.00 del Tribunale della stessa sede, ha accolto l’opposizione a verbale ispettivo INPGI proposta dal datore di lavoro in epigrafe, in relazione – per quel che qui rileva – alla posizione di tre giornalisti.
In particolare, la corte territoriale ha considerato l’assenza dell’obbligo di presenza di disponibilità costante dei giornalisti, ha valutato le prove testimoniali e ritenute le relative risultanze prevalenti su quanto accertato dagli ispettori; la corte ha quindi escluso l’esistenza di lavoro subordinato giornalistico per C.D.F. e C., così differenziandosi dalla pronuncia di prime cure che aveva escluso il lavoro subordinato solo per C..
Avverso tale sentenza ricorre l’Inpgi per due motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso il Ministero del lavoro e la E.M..
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso si deduce -ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché del contratto collettivo di categoria, per non avere la sentenza impugnata considerato i verbali ispettivi.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. – il vizio di motivazione in relazione alle risultanze dei verbali ispettivi.
Il primo motivo è infondato, avendo la corte valutato le prove raccolte e tenuto conto altresì delle risultanze dei verbali ispettivi prodotti, con argomentazioni espresse in riferimento al giornalista Campione, ma estensibile a tutti gli altri giornalisti.
Nella specie, non vi è alcuna violazione delle disposizioni invocate e delle regole sull’onere della prova; il motivo tende piuttosto ad una nuova valutazione – preclusa in sede di legittimità- del materiale probatorio raccolto in relazione all’individuazione dei caratteri della subordinazione.
Inappropriato è, in particolare, il richiamo all’art. 2697 c.c., la cui violazione è censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia fatto delle prove offerte dalle parti (Cass. 15107/2013 e 13395/2018, tra le tante), come nella specie, ove la corte ha valutato le prove raccolte, tenendo conto altresì delle risultanze dei verbali ispettivi prodotti.
Il secondo motivo è generico e inammissibile in quanto non specifica il fatto decisivo discusso tra le parti ed asseritamente non valutato dal giudice. Con detto motivo, in effettiva parte non deduce un fatto decisivo ignorato dalla sentenza benché discusso dalle parti, ma denuncia in sostanza un vizio motivazionale della decisione impugnata, trascurando che, all’esito del d.l. n. 83/12, non rientra più il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (che rileva solo ove il vizio si converte in violazione di legge – v. Cass. 19881/14 – ovvero concreti l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio).
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuno dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3500 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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