CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 novembre 2022, n. 32441
Mobbing – Adozione di nuovo assetto organizzativo – Sottrazione di competenze – Intento vessatorio – Elementi sintomatici – Esclusione
Rilevato che
1. con sentenza 22 dicembre 2020, la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato la domanda risarcitoria, per demansionamento e mobbing di F. M. nei confronti del datore di lavoro Centro A. Riabilitazione, condannandola alla restituzione della somma (di € 12.250,00) corrispostale, oltre interessi legali dal pagamento: così riformando la sentenza di primo grado, che l’aveva invece accolta;
2. in esito ad argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, essa ha ritenuto non provati né il demansionamento, né le condotte mobbizzanti denunciate dalla lavoratrice: in particolare, la sottrazione delle competenze sarebbe stata la conseguenza dell’adozione di un nuovo assetto organizzativo del centro di riabilitazione, con una redistribuzione dei compiti tra i dipendenti, né essenziale ai fini del contenuto delle mansioni amministrative commessele;
3. parimenti, in riferimento alle condotte persecutorie e vessatorie allegate dalla lavoratrice (posizionamento della sua scrivania in modo che rivolgesse il viso al muro, sottrazione dell’indennità di malattia maturata nel mese di giugno 2010, impossibilità di ottenere copia delle buste paga dei mesi arretrati, mancato invio di copia del regolamento aziendale, trattamento nei suoi confronti tale da procurarle disturbi psicofisici), oggetto di c.t.u. in primo grado, la Corte territoriale ha negato la sussistenza di elementi concreti, sintomatici di un disegno persecutorio in suo danno, neppure ravvisabili nei provvedimenti disciplinari assunti dal datore nei suoi confronti;
4. con atto notificato il 4 giugno 2021, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui il datore di lavoro ha resistito con controricorso.
Considerato che
1. la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 116 e 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale correttamente valutato, per giunta in modo assertivo, le prove orali, addirittura omettendo le dichiarazioni riguardanti gli elementi sintomatici di un intento vessatorio diretto nei propri confronti personali, nonché gli ulteriori comportamenti datoriali integranti il proprio demansionamento, mediante sottrazione della password di accesso alla postazione lavorativa e rimozione persino del PC; neppure essa avendo reso una pronuncia corrispondente alla domanda, in ordine alla valutazione di elementi estranei quali le sanzioni disciplinari, stimate non rispondenti ad un esercizio persecutorio del potere disciplinare e ritenendo erroneamente assorbite le risultanze della CTU esperita (unico motivo);
2. esso è manifestamente infondato;
3. in via preliminare, deve essere negata la violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c.: essa non ricorre qualora, come nel caso di specie, il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti, né alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (Cass. 17 gennaio 2018, n. 906), avendo la Corte calabrese rispettato il vincolo, riguardante il petitum, con riferimento a quello che venga richiesto nel contraddittorio sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l’attore intenda conseguire e alle eccezioni in proposito sollevate dal convenuto (Cass. 10 maggio 2018, n. 11289);
3.1. neppure si configura l’asserita violazione dell’art. 116 c.p.c., ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, o comunque una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisca ad una differente risultanza probatoria, ovvero, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; qualora si deduca invece, come nel caso di specie, il cattivo esercizio dal giudice del proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile nei soli rigorosi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867);
3.2. ma essi qui non ricorrono, in assenza di denuncia di un fatto rigorosamente inteso come un preciso accadimento o circostanza in senso storico – naturalistico e non quale conseguenza valutativa di risultanze istruttorie, in relazione a questioni o argomentazioni, pertanto irrilevanti (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass. 26 gennaio 2022, n. 2268); oltre che per l’argomentato apprezzamento della prova, riservato al giudice di merito, congruamente argomentato dalla Corte territoriale in base al complessivo contesto probatorio (dal p.to 8 al quarto capoverso di pg. 5 al p.to 8.6. al terz’ultimo capoverso di pg. 9 della sentenza);
4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario, secondo la sua richiesta e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 febbraio 2022, n. 4317 - La doglianza per violazione dell'art. 116 cod.proc.civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 novembre 2022, n. 32820 - In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6431 depositata l' 8 marzo 2024 - La violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 maggio 2022, n. 13984 - La violazione dell'art. 116 c.p.c. è, poi, configurabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 8375 depositata il 23 marzo 2023 - Si configura la violazione dell'art- 116 c.p.c. solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 31 maggio 2022, n. 17702 - La violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…