CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 novembre 2022, n. 32441 – Si configura l’asserita violazione dell’art. 116 c.p.c. solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, o comunque una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisca ad una differente risultanza probatoria, ovvero, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento