CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 settembre 2020, n. 18305 – L’art. 2943 cit. nel prevedere l’efficacia interruttiva della prescrizione in relazione al compimento di atti giudiziali si riferisce soltanto ad atti processuali tipici e specificamente enumerati, quali l’atto introduttivo del giudizio ovvero la domanda proposta nel corso di un giudizio, per cui deve escludersi l’efficacia interruttiva permanente all’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. nr. 602 del 1973