CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 maggio 2018, n. 10846
Accertamento – Notificazione agli eredi – Residenza defunto – Contenzioso tributario
Rilevato
che la Corte di Appello di Roma dichiarò improcedibile per inesistenza della notifica l’appello proposto da S.N. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di accertamento dell’obbligo del terzo avanzata nei confronti di S.S., F.M. e F.S. nella qualità di eredi del proprio debitore F.F.;
che la Corte territoriale rilevò che l’appello non era stato notificato agli appellati nel loro luogo di residenza, ma, piuttosto, ad essi nel luogo di residenza del defunto F.F., ben oltre l’anno dal decesso, con la conseguenza che si era al cospetto di un caso di radicale inesistenza della notificazione per impossibilità di ricondurre al reale destinatario dell’atto alcuna relazione con il luogo della notifica;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo S. sulla base di unico articolato motivo, illustrato mediante memoria;
che P.I. S.p.a. ha resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
che il collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
Considerato
Che con l’unico, articolato motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 115, 116 cod. proc. civ. 291, 164 e 324 cod. proc. civ. Rileva che il collegio ha valutato solo la notifica effettuata il 7/3/2012 senza tener conto, in dispregio dell’art. 115 e 116 cod. proc. civ., che, tra la notifica del ricorso in appello del 7/3/2012 e quella in riassunzione del medesimo gravame a seguito dell’interruzione per cancellazione dall’albo del procuratore, vi era stata un’ulteriore e valida notificazione dell’atto avvenuta tra l’il e il 20/4/2015, in ossequio al provvedimento della Corte d’appello di Roma dell’11/3/2015, con cui il Collegio, dopo aver dichiarato la nullità della precedente notificazione, aveva disposto la rinnovazione della stessa, compiuta con esito positivo, presso gli indirizzi di residenza degli appellati. Conseguentemente la pronuncia di improcedibilità dell’appello era stata sostituita-sanata con effetto ex tunc. Osserva, altresì, che la pronuncia di nullità della notifica (e non già della sua inesistenza), seguita dalla disposta rinnovazione della medesima, contiene una statuizione di natura decisoria su una questione pregiudiziale idonea a passare in giudicato, in mancanza, come nella specie, di impugnazione;
che, preliminarmente, non è ravvisabile una statuizione con attitudine al giudicato in un provvedimento, quale quello con cui si dispone la rinnovazione della notificazione di un atto, avente natura tipicamente ordinatoria e funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia (Cass. n. 11870 del 27/05/2014);
che, tanto premesso, il motivo è fondato. Ed invero le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito con la sentenza n. 14916 del 20/7/2016 che <la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi> ravvisabili, oltre che in caso di mancanza materiale dell’atto, nelle ipotesi in cui venga posta in essere <un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto>. A tal riguardo, specificamente, è stato affermato che <il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.>;
che, pertanto, non ricorre nel caso in esame un’ipotesi di radicale inesistenza della notificazione, riguardando la carenza del procedimento di notifica esclusivamente l’erronea individuazione del luogo ove esso è stato eseguito;
che, conseguentemente, assorbita l’istanza di rimessione alle Sezioni Unite contenuta nella memoria e in difformità rispetto alla proposta, la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché, in applicazione del principio di diritto enunciato, disponga la rinnovazione del procedimento notificatorio o, se avvenuta, ne accerti il corretto adempimento, provvedendo, ove occorra, per la prosecuzione del giudizio;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
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