CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 marzo 2019, n. 6228
Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro – Mancato pagamento di differenze retributive
Rilevato
che con sentenza del 27 aprile- 4 luglio 2016 numero 3376 la Corte d’Appello di Napoli riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e per l’effetto, in parziale accoglimento della opposizione proposta da G. P. avverso la cartella esattoriale numero 071 2006 0276904092, dichiarava non dovute le somme di cui alla cartella opposta e condannava il P. al pagamento della minor somma di euro 5.364,70, comprensiva di sanzioni ed interessi;
che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che la cartella esattoriale faceva seguito al verbale dell’11 novembre 2005 (nr. 80/2005), con il quale gli ispettori dell’INPS disconoscevano alla ditta lo sgravio contributivo totale triennale di cui all’articolo 44 legge 448/2001 per il lavoratore G. N.
A fondamento del recupero vi era la contestazione della violazione dell’articolo, 8 comma 11, legge 626/1994 ovvero l’invio tardivo della comunicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Dagli atti risultava che la comunicazione era stata effettuata dalla ditta in date 21 marzo 2003 e 7 aprile 2003 per cui, non essendo previsto un termine per l’invio, da tale data si era acquisito il diritto agli sgravi. Il c.t.u. nominato in appello aveva accertato i contributi da recuperare, maggiorati delle sanzioni e degli interessi, in relazione al periodo decorrente dalla assunzione del G., il 17 giugno 2002 al 21 marzo 2003; nei limiti di tale somma doveva essere resa condanna;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso l’INPS, articolato in due motivi, cui ha resistito con controricorso G. P.; l’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- già EQUITALIA POLIS spa – è rimasta intimata;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ.
Considerato
che la parte ricorrente ha dedotto:
– con il primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 codice civile, per non avere la Corte territoriale rilevato il giudicato interno formatosi per la mancata contestazione da parte del P., tanto nel ricorso di primo grado che con il ricorso in appello, delle ulteriori ragioni a base del recupero contributivo.
Ha esposto che il verbale ispettivo accertava la assenza del diritto agli sgravi in relazione al lavoratore G. N. non solo per la violazione delle prescrizioni del decreto legislativo 626/1994 ma anche: per violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, in ragione del mancato pagamento di differenze retributive negli anni 2003 2004 e 2005 (a titolo di premessi retribuiti, ferie non godute, una tantum, scatto biennale) nonché per maggiori conguagli effettuati dalla ditta per il pagamento dell’Assegno per il Nucleo Familiare nel periodo luglio 2004 – 30 giugno 2005 (conguaglio in misura di euro 250,48 mensili invece che in euro 220,53 mensili).
Inoltre con il verbale si contestava la assenza del diritto agli sgravi di cui all’articolo 8 comma 9 legge 407/1990 per il lavoratore M. A. (punto B del verbale ispettivo), in quanto assunto in sostituzione del lavoratore G. N., licenziato il 5.7.2005 e per mancanza del requisito della disoccupazione da almeno 24 mesi.
Le ulteriori violazioni contestate, che non erano state oggetto di impugnazione, determinavano la insussistenza del diritto ad usufruire degli sgravi.
– con il secondo motivo – ai sensi dell’articolo 360 numero 4 codice di procedura civile – nullità della sentenza in relazione all’articolo 112 codice di procedura civile. Con il motivo, proposto in via subordinata, l’INPS ha denunziato la omessa pronuncia della Corte di merito sul disconoscimento degli sgravi per il lavoratore M. A., come contestato al punto B del verbale ispettivo che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile in ricorso;
che, quanto al primo motivo, la dedotta violazione del giudicato interno non può essere eccepita in riferimento ai contenuti del verbale ispettivo, rispetto al quale non è ipotizzabile la formazione di alcun giudicato; impropriamente l’INPS evoca il giudicato interno facendo riferimento ai limiti del ricorso del P., nel primo grado ed in appello, rispetto ai più ampi contenuti del verbale di accertamento.
Piuttosto, il vizio di mancato rilievo del giudicato interno da parte del giudice dell’appello può essere dedotto dall’INPS rispetto all’accertamento contenuto nella sentenza di primo grado, favorevole all’Istituto (ove non coito dai motivi dell’appello del P.).
Ai fini della deduzione del vizio era dunque indispensabile unicamente la comparazione tra le statuizioni del Tribunale ed i motivi dell’appello (restando irrilevante ai fini in discussione anche la specificazione delle difese svolte dall’INPS in appello).
Tanto premesso, si osserva:
– in relazione al recupero dei contributi relativi al lavoratore G. N. che l’INPS, pur riportando correttamente i contenuti della sentenza del Tribunale, nella parte qui rilevante, non adempie all’onere di specificità del ricorso – ex articolo 366 nr. 4 e 6 cod.proc.civ. – nella indicazione dei contenuti dell’atto di appello; sul punto si limita a richiamare genericamente il ricorso in appello ed ad assumere che esso non censurava la sentenza.
– quanto ai contributi posti in recupero per il lavoratore M. A., appare preclusiva – in una alla mancata specificazione dei motivi d’appello – la mancata allegazione dei contenuti dell’accertamento compiuto nella sentenza di primo grado; la deduzione della violazione del giudicato interno resta, dunque, del tutto priva di base.
Quanto al secondo motivo, la deduzione del vizio di cui all’articolo 112 cod.proc.civ. è astrattamente ipotizzabile, per quanto dedotto in ricorso, in termini di ultrapetizione piuttosto che di omessa pronuncia. La Corte territoriale si è infatti pronunciata sull’intero importo dei contributi posti in recupero con la cartella esattoriale violando, secondo quanto l’INPS ha assunto, i limiti del ricorso in appello, che non interessava la posizione del lavoratore M. A.
Sul punto appare egualmente preclusiva la mancanza di specificità dei contenuti dell’atto di appello.
A ciò va aggiunto che è ancora in discussione in questa sede (cfr. controricorso) se la cartella esattoriale opposta contenesse o meno un recupero contributivo per il lavoratore M., assunto in data 20 settembre 2005 (e dunque poco prima dell’accertamento dell’11 novembre 2005); sostiene, infatti, il controricorrente che il verbale ispettivo conteneva una mera diffida alla futura applicazione dei benefici contributivi, senza disporre recupero di somme. Ai fini della deduzione del vizio era dunque necessario preliminarmente specificare l’importo dei contributi e dei relativi accessori posto in recupero per il M. con il verbale ispettivo (ed, in seguito ad esso, con la cartella opposta), specificazione del pari carente.
che, pertanto, non essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza in camera di consiglio ex articolo 375 cod.proc.civ.
che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1 co. 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 2.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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