CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 marzo 2020, n. 6053 – L’omessa indicazione alle parti di una questione di fatto, ovvero mista di fatto e di diritto, rilevata d’ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e perciò comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa