CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2018, n. 21628
Pensione di inabilità – Domanda – Riconoscimento dell’assegno di invalidità civile – Requisiti sanitari – Sussistenza
Ritenuto
che la Corte d’Appello di Lecce con sentenza n. 260/2012 rigettava il gravame proposto da P.S. avverso la sentenza con la quale, ritenuto insussistente il requisito reddituale, era stata rigettata la domanda diretta all’attribuzione della pensione di inabilità e subordinatamente dell’assegno di invalidità civile;
che a fondamento della sentenza la Corte sosteneva che in base alla CTU espletata in giudizio i requisiti sanitari per il riconoscimento dell’assegno erano stati ritenuti sussistenti con decorrenza dal gennaio 2011; in relazione al quale tuttavia, benché non fosse ancora scaduto il termine per la dichiarazione reddituale per tale anno, osservava che non vi fosse spazio per una valutazione presuntiva derivante dall’autocertificazione prodotta dall’interessato tenuto conto della costante giurisprudenza di legittimità; ed inoltre perché non erano state allegate le ragioni della repentina riduzione del reddito rispetto agli anni precedenti, la quale non poteva ritenersi presuntivamente veridica in assenza di allegazioni che potessero dar concretezza dell’assunto difensivo; inoltre nel caso di specie il ricorso a presunzioni si sarebbe rivelato quanto mai aleatorio tenuto conto che l’ammontare del reddito dichiarato in udienza (euro 4200) era assai prossimo al limite indicato con decreto per l’anno 2011 per l’attribuzione all’assegno; che pertanto la autocertificazione non poteva ritenersi efficace sul piano probatorio;
che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.S. con un motivo, al quale resiste l’INPS con controricorso;
Considerato
con l’unico motivo il ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 comma 1 numero 5 c.p.c. atteso che la ricorrente nell’impossibilità materiale di poter provare per l’udienza del 25/1/2012 con idonea certificazione dell’Agenzia delle Entrate il requisito reddituale per l’anno 2011 (a causa della mancata scadenza dei termini per la trasmissione via telematica delle dichiarazioni dei redditi per tale anno, 30 settembre 2012, e comunque della scadenza del termine di versamento delle imposte, 18 giugno 2012) aveva diligentemente prodotto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale dichiarava che il proprio reddito presuntivo per l’anno 2011 era pari ad euro 4200 (di fatto di poco inferiore a quello successivamente dichiarato ufficialmente alla scadenza dei termini pari ad euro 4309, come da certificazione dell’Agenzia delle Entrate di Gallipoli del 13 novembre 2012, depositata unitamente al modello unico 2012 presentato in via telematica al 30 luglio 2012); la dichiarazione sostitutiva poteva dunque concorrere ad integrare il quadro probatorio e la Corte aveva omesso di esaminare il fatto decisivo quale l’impossibilità di fornire idonea prova a mezzo di certificazione dell’Agenzia delle Entrate attestanti il reddito per l’anno 2011, non ritenendo invece valida in via concorrente ai fini dell’integrazione del quadro probatorio la prova fornita a mezzo dell’autocertificazione;
che il ricorso è infondato in quanto il motivo punta, in realtà, ad un riesame del merito del giudizio probatorio già operato dalla Corte salentina, allo stato degli atti, senza vizi logici o giuridici; ed invero la Corte d’appello ha esplicitamente valutato tutti i fatti e gli elementi di prova dedotti dal ricorrente senza tuttavia trovarli persuasivi ed esaustivi in merito al possesso del reddito nel limite richiesto della legge, tenendo pure conto che al momento della pronuncia non fosse possibile ottenere la necessaria certificazione dalla Agenzia delle Entrate; tant’è che il ricorrente produce solo in questa sede la documentazione sopravvenuta per provare il requisito reddituale, contravvenendo però al divieto di produrre nuovi documenti nel giudizio di legittimità, ad eccezione di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ex art 372 c.p.c. o relativi allo ius superveniens ed alla litispendenza (Cass. sentenza n. 3349 del 08/02/2017, ordinanza n. 26862 del 22/12/2016);
che neppure può essere ipotizzato in proposito alcuna compressione del diritto di difesa, né la violazione dell’art.149 disp. att. c.p.c. il quale, seppure va esteso anche ai requisiti socio economici delle prestazioni di invalidità civile maturati nel corso del giudizio, deve essere interpretato nel senso che debbano essere comunque rispettate decadenze e preclusioni maturate nel corso del processo, senza che si possa pervenire allo svolgimento ad un nuovo giudizio di merito in Cassazione sul possesso dei medesimi requisiti di carattere socio-sanitario;
che, d’altra parte, non è neppure vero che il ricorrente fosse nell’impossibilità di dimostrare il requisito in discorso, potendo invece comprovare altrimenti il proprio reddito anche per l’anno 2011 – ancorchè non fosse ancora scaduto il termine per la dichiarazione dei redditi – potendo avvalersi di altri mezzi di prova atti dimostrare con sufficienza la sua situazione reddituale, avendo invece fatto ricorso a mezzi ritenuti carenti e non persuasivi dalla Corte di merito, in difetto di idonee allegazioni e deduzioni e fatto confronto con i redditi posseduti negli anni precedenti;
che il ricorso deve essere quindi rigettato; mentre la singolarità della vicenda consente di compensare le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
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