CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2020, n. 18350
Credito contributivo – Maturata prescrizione quinquennale tra la notifica della cartella esattoriale e successiva intimazione di pagamento inviata dal concessionario della riscossione – lnteresse ad impugnare la sentenza
Rilevato che
la Corte di appello di Catanzaro ha respinto l’appello proposto dall’INPS avverso la decisione di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto da E.A., aveva dichiarato prescritto il credito contributivo per maturata prescrizione quinquennale tra la notifica della cartella esattoriale, relativa al predetto credito, e quella della successiva intimazione di pagamento inviata dal concessionario della riscossione;
a fondamento del decisum, la Corte di appello, in primo luogo, ha giudicato tempestiva l’impugnazione dell’INPS; a tale riguardo, ha ritenuto che la notificazione della sentenza di primo grado non fosse idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 327 cod.proc.civ.; nel merito, ha richiamato l’arresto di questa Corte, a sezioni unite, nr. 23397 del 2016 ed il principio per cui la prescrizione dei contributi previdenziali, nel caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale, rimane quinquennale e non si converte in decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c.; in punto di regolazione delle spese del giudizio, la Corte ha ritenuto di compensarle, in ragione del fatto che la pronuncia delle sezioni unite, di composizione del contrasto, fosse intervenuta nelle more del giudizio di appello;
avverso la decisione, ha proposto ricorso E.A., sulla base di un unico motivo, cui ha opposto difese l’INPS;
è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Considerato che
con un unico motivo è dedotta – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. – la nullità della sentenza; parte ricorrente reitera l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’INPS, deducendone la tardività rispetto alla notifica della sentenza di primo grado; parte ricorrente, pur vittoriosa nel giudizio di appello, individua l’interesse a far valere l’errore dì attività processuale del giudice quanto al profilo delle spese; secondo il ricorrente, decidendo nel merito, la Corte di appello ha potuto compensare le spese di lite in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento di proposizione del gravame; diversamente, se avesse cioè dichiarato inammissibile l’appello, la Corte territoriale avrebbe dovuto liquidare le spese in suo favore, regolando le stesse secondo il principio di soccombenza;
giudica il Collegio che il motivo debba arrestarsi ad una valutazione di inammissibilità, per difetto di interesse ad agire;
soccorre il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’interesse ad impugnare, che costituisce una species dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 cod.proc.civ., postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisce a causa della decisione ( Cass. nr. 13395 del 2018; Cass. nr. 21304 del 2016; Cass. 2012, n. 6770 del 2012), e va apprezzato in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall’eventuale suo accoglimento (Cass. nr. 17969 del 2015; Cass. nr. 16016 del 2014; Cass. nr. 8934 del 2013);
nel caso di specie, non ricorre alcuno dei predetti presupposti; nel giudizio di appello il ricorrente è risultato totalmente vittorioso, in quanto il gravame dell’ INPS è stato rigettato nel merito;
l’utilità che potrebbe derivare dalli accoglimento del presente ricorso è, per la parte, solo eventuale. Non sussiste, infatti, un automatismo tra la pronuncia di inammissibilità dell’appello e la regolazione delle spese secondo soccombenza, restando salvo il potere del giudice di compensarle, ai sensi dell’ art. 92 cod.proc.civ., in presenza dei relativi presupposti;
l’interesse ad agire (come quello ad impugnare) deve essere, invece, attuale e concreto. Il processo non può utilizzarsi solo in previsione di possibili e futuri effetti favorevoli per la parte;
in conclusione – ed in disparte ogni questione di specificità delle censure – non è ravvisabile alcun interesse del ricorrente, totalmente vittorioso in appello, alla correttezza giuridica della decisione resa dal giudice dell’impugnazione, neppure in relazione al profilo delle spese;
quelle (id est: le spese) del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano, in favore dell’INPS, in Euro 3.500,00, per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.