CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 giugno 2018, n. 14317
Tributi – Agevolazioni fiscali per acquisto “prima casa” – Vendita infraquinquennale e successivi riacquisti – Condizioni di spettanza – Concreto trasferimento della residenza anagrafica nell’unità abitativa correlata
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, n. 1913/10/2016, dep. 11.7.2016, che in controversia su impugnazione da parte di D.D.T, di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2008 derivante dalla revoca delle agevolazioni fiscali provvisoriamente concesse per l’acquisto della prima casa – per avere il contribuente trasferito l’immobile oggetto del beneficio prima del decorso del termine di cinque anni – ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado. La CTR, premessa la disciplina in tema di agevolazioni prima casa, ha statuito che è pacifico e incontestato che il contribuente abbi adibito l’immobile acquistato a seguito dell’alienazione del primo ad abitazione principale, trasferendovi la propria residenza.
L’intimato non si è costituito.
Il Collegio autorizza la redazione in forma semplificata della motivazione.
Considerato in diritto
L’Agenzia delle Entrate deduce violazione di legge, per avere il contribuente acquistato l’immobile in Bologna in data 11.4.2008, dichiarando di voler beneficiare delle agevolazioni prima casa; poi con atto del 20.10.2008 ha venduto l’immobile e con successivo atto del 14.5.2009 ha acquistato un altro immobile in Penne (PK) dichiarando di voler beneficiare delle agevolazioni prima casa, trasferendo ivi la sua residenza il 11.5.2010.
Il motivo è fondato e va accolto.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, della nota II bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il contribuente che, venduto l’immobile nei cinque anni dall’acquisto, abbia acquistato, entro un anno da tale alienazione, un altro immobile, procedendo poi alla sua vendita ed all’acquisto infrannuale di un ulteriore immobile, può mantenere l’agevolazione solo se fornisce la prova che l’acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell’unità abitativa correlata (Cass. n. 8847 del 30/04/2015, n. 13958 del 08/07/2016).
Va infatti ritenuto che il legislatore ha inteso imporre – ai fini di concedere l’agevolazione correlata a consentire l’afflusso del risparmio individuale nell’acquisto della prima abitazione – che l’acquirente dell’immobile acquistato a seguito» di rivendita infraquinquennale di quello acquistato in precedenza non debba semplicemente dichiarare “di volerlo adibire a propria abitazione”, ma lo debba invece effettivamente adibire a propria abitazione in conformità all’intento dichiarato. La lettera della legge, in altri termini, indica che il legislatore, in coerenza con le finalità perseguite, non ha inteso agevolare meri progetti di future (ed eventuali) sistemazioni abitative, ma attuali e concrete utilizzazioni degli immobili acquistati come abitazioni da parte di acquirenti che ne siano privi o ne siano rimasti privi a seguito di rivendita di altro in precedenza acquistato; che deve pertanto confermarsi quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare, sia pure in contesti non esattamente aderenti alla fattispecie di causa, e cioè che l’agevolazione prevista dalla norma di cui si tratta può essere mantenuta solo se l’acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione propria, anche in riferimento a ciascuno dei plurimi acquisti che il contribuente possa avere effettuato nell’arco del tempo previsto dalla legge dopo la rivendita dell’immobile originariamente acquistato, in termini tali che per ciascuno degli acquisti intermedi il contribuente sia onerato di dimosttrare l’effettiva realizzazione dell’intento, in virtù del concreto trasferimento della propria residenza anagrafica nell’unità abitativa correlata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384, comma 2, c.p.c.), con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito vanno compensate, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo; le spese del giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito; dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.