CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 marzo 2021, n. 6293 – Il ricorso per cassazione per violazione di legge è inammissibile ove il ricorrente non dia contezza di se e in quale sede processuale una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – sia stata trattata, ove tale questione non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente incorre nell’inammissibilità della questione per novità della censura, dovendo egli allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, indicando in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto