CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 maggio 2019, n. 11778
Contratto di collaborazione a progetto – Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – Mancanza del progetto – Onere probatorio
Rilevato che
1. il Tribunale di Fermo, in accoglimento parziale del ricorso di M. C., aveva riconosciuto l’intercorrenza tra il predetto e la Banca del Fermano credito cooperativo di un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 9.8.2007, dissimulato da un contratto di collaborazione a progetto, ed aveva condannato la Banca alla ricostituzione del rapporto ed al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità;
2. la Corte di appello di Ancona, con sentenza del 15.9.2016, respingeva l’appello principale del M., e, in accoglimento di quello incidentale della Banca, rigettava la domanda del primo e lo condannava alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio;
3. il giudice del gravame osservava, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, che il contratto di lavoro a progetto intercorso fra le parti fosse pienamente legittimo in quanto rispettoso delle disposizioni di cui agli artt. 61 e ss. D. Igs. 276/2003, che gli obiettivi da raggiungere attribuiti al M. e consistenti in quelli riportati nell’art. 1 dell’atto, ricollegati al piano industriale dell’azienda, fossero specifici e dettagliati e che la circostanza che al lavoratore fossero state conferite le funzioni di Direttore generale nulla togliesse alla bontà di tale ricostruzione, essendo il collegamento con la struttura della Banca committente funzionale alla realizzazione delle fasi del progetto da realizzare;
4. di tale decisione domanda la cassazione il M., affidando l’impugnazione a sei motivi – illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c. – cui resiste, con controricorso, la Banca del Fermano.
1. il Tribunale di Fermo, in accoglimento parziale del ricorso di M. C., aveva riconosciuto l’intercorrenza tra il predetto e la Banca del Fermano credito cooperativo di un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 9.8.2007, dissimulato da un contratto di collaborazione a progetto, ed aveva condannato la Banca alla ricostituzione del rapporto ed al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità;
2. la Corte di appello di Ancona, con sentenza del 15.9.2016, respingeva l’appello principale del M., e, in accoglimento di quello incidentale della Banca, rigettava la domanda del primo e lo condannava alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio;
3. il giudice del gravame osservava, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, che il contratto di lavoro a progetto intercorso fra le parti fosse pienamente legittimo in quanto rispettoso delle disposizioni di cui agli artt. 61 e ss. D. Igs. 276/2003, che gli obiettivi da raggiungere attribuiti al M. e consistenti in quelli riportati nell’art. 1 dell’atto, ricollegati al piano industriale dell’azienda, fossero specifici e dettagliati e che la circostanza che al lavoratore fossero state conferite le funzioni di Direttore generale nulla togliesse alla bontà di tale ricostruzione, essendo il collegamento con la struttura della Banca committente funzionale alla realizzazione delle fasi del progetto da realizzare;
4. di tale decisione domanda la cassazione il M., affidando l’impugnazione a sei motivi – illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c. – cui resiste, con controricorso, la Banca del Fermano. La costituenda Banca del Fermano credito cooperativo è rimasta intimata.
Considerato che
1. con il primo motivo, è denunziato il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c. con riguardo alla dedotta nullità della sentenza impugnata, anche per omessa motivazione, per non avere la Corte del merito dichiarato la nullità ed improcedibilità del primo appello autonomo della Banca (R.G. 623/2015), attivato con il ricorso depositato il 30.10.2015, notificato al solo M., con omissione di ogni integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Associazione Costituenda Banca del Fermano, anch’essa evocata in giudizio in primo grado, e per omessa rilevazione dell’avvenuta consumazione del diritto all’appello incidentale nel ricorso recante il numero di R.G. 516/15, conseguente all’inammissibilità derivata dalla nullità del precedente appello autonomo;
1. 2. sostiene il ricorrente che, avendo la Banca già proposto un suo appello autonomo, nel termine lungo di sei mesi, appello che avrebbe dovuto dichiararsi improcedibile per mancata notifica dello stesso alla costituenda Banca del Fermano credito cooperativo, si era determinata la impossibilità di sanare l’appello incidentale inserito successivamente, il 19.2.2016, nel primo appello autonomo del M., per essersi già verificata, oltre alla decadenza – per decorrenza del termine breve dalla precedente impugnazione – anche la consumazione dell’appello incidentale.
2. con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 61, 62, 69 D. Igs. 276/2003, degli artt. 2094, 2103 e 2095 c.c., in relazione all’art. 1414, commi 1 e 2, c.c., assumendo l’erroneità della sentenza per non avere la stessa ravvisato la simulazione del contratto a progetto in ragione della contestuale “integrazione” stipulata in pari data 9.8.2007, che assegnava al M. le mansioni proprie del Direttore Generale, con le attribuzioni per tale figura previste dallo Statuto sociale, con la conseguenza che il rapporto doveva ritenersi da tale epoca di natura subordinata a tempo indeterminato;
3. con il terzo motivo, è ascritto alla decisione impugnata il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corte omesso di esaminare le circostanze di fatto rilevanti emerse dalla prova testimoniale, recepite dal Tribunale di Fermo, e per essersi il giudice del gravame limitato ad una motivazione apparente, senza valorizzare, come invece aveva fatto il giudice di primo grado, i criteri sussidiari della subordinazione; si assume che la Corte non abbia indicato quali fossero i fatti, emersi dalla prova testimoniale di primo grado, indicativi della ritenuta autonomia della prestazione e che abbia ignorato la “scrittura integrativa” che, se correttamente interpretata, avrebbe dovuto indurre a conclusioni opposte a quelle cui era pervenuto il giudice del gravame;
4. il quarto motivo è articolato a sostegno della denunciata violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale in relazione al collegamento negoziale asseritamente ravvisabile tra l’originario contratto a progetto e l’integrazione iri pari data, rappresentata da una controdichiarazione contenente la esplicitazione delle concrete funzioni assegnate al M., che, contrariamente alle generiche indicazioni del contratto base, erano da ritenersi idonee a vanificare il carattere di autonomia del rapporto fungente da presupposto di un valido contratto a progetto;
4.1. si evidenzia come nella detta scrittura era stata conferita al M. la specifica mansione di Direttore generale, con i compiti e le attribuzioni previsti dall’art. 46 Statuto sociale (capo del personale, con potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale, esecuzione delle delibere degli organi sociali etc.);
5. con il quinto motivo, è denunziato il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio concernente i documenti prodotti in primo grado allegati alla memoria autorizzata, depositati il 19.12.11 (imposizione al M., quale Direttore generale della Banca del Fermano, di sanzione di euro 6000,00 per le irregolarità riscontrare dagli ispettori della Banca d’Italia): si sostiene che, poiché il giudice di primo grado non si era pronunziato sulla richiesta inammissibilità di quei documenti, doveva ritenersi che essi fossero stati implicitamente ammessi, in quanto allegati e parte integrante della memoria autorizzata e richiamati nella memoria di replica all’appello incidentale;
6. infine, nell’ultimo motivo, è dedotta nullità della sentenza per mancata pronuncia sulla richiesta di ammettere come “indispensabile” il documento prodotto in secondo grado, nel ricorso d’appello R.G. 623/2015, concernente la nomina del M. a “dirigente preposto, capo contabile per le segnalazioni di vigilanza alla Banca d’Italia”;
7. il primo motivo è infondato, perché la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l’esistenza – al tempo della proposizione della seconda impugnazione – di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente; per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, ben è consentita la proposizione di una (altra) impugnazione in sostituzione della precedente viziata, a condizione che il relativo termine non sia decorso (v., tra le tante, Cass. 2 dicembre 1998 n. 12238; Cass. 22 luglio 1999 n. 7896; Cass. 29 ottobre 1999 n. 12149; Cass. 1° settembre 2000 n. 11497; Cass. 27 settembre 2000 n. 12803; Cass. 6 aprile 2001 n. 5173; Cass. 26 giugno 2001 n. 8761; Cass. 15 novembre 2002 n. 16097; Cass. 18 maggio 2005 n. 10388; Cass. 30 marzo 2010 n. 7618 e da ultimo Cass. 3 settembre 2012 n. 14764, richiamata dallo stesso ricorrente, Cass. 22 maggio 2018 n. 12584, Cass. 4 giugno 2018 n. 14214);
8. la riunione poteva essere, dunque, disposta e deve ritenersi che la stessa fosse stata idonea a determinare l’integrità del contraddittorio nei confronti della Costituenda Banca, evocata in giudizio dal M.; ciò senza considerare che, poiché non erano state formulate domande nei confronti della costituenda Banca del Fermano, la notifica dell’appello alla stessa doveva ritenersi quale mera litis denuntiatio;
9. più in particolare, la riunione di procedimenti non fa venir meno l’autonomia delle cause riunite nello stesso processo; tuttavia, allorquando siano stati separatamente convenuti in due giudizi, aventi lo stesso oggetto, soggetti che siano litisconsorti necessari, l’integrazione del contraddittorio in ciascuna delle cause riunite non è più necessaria ove esse siano state trattate unitariamente (cfr. Cass. 31.8.2005 n. 17592);
10. è erronea, infine, la prospettazione di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., per mancanza di motivazione, in quanto “in tema di “errores in procedendo”, non è consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione, spettando alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o meno, il denunciato vizio di attività, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto. Né il mancato esame, da parte di quel giudice, di una questione puramente processuale può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito” (cfr. Cass.10.11.2015 n. 22952, Cass. 12.1.2016 n. 321);
11. quanto al secondo motivo, va premesso che, per la configurazione della fattispecie del contratto a progetto, oltre alla presenza di tutti i caratteri della figura delle collaborazioni continuative e coordinate, è necessaria la riconducibilità dell’attività a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa;
12. la verifica di corrispondenza del singolo contratto al modello legale di cui all’art. 61 (abrogato dall’art. 52 del d.lgs. 81 del 2015 di attuazione del c.d. Jobs Act) ed ai requisiti di forma di cui all’art. 62 d. Igs. 276/2003 non può ritenersi nella specie correttamente effettuata, poiché la coeva assegnazione al M. delle mansioni di Direttore Generale (tra cui il perseguimento degli obiettivi gestionali e il compito di sovrintendere allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi, secondo le direttive del consiglio di amm.ne – art 46 dello Statuto sociale -) non è stata vagliata in termini idonei a mostrare che l’interpretazione della norma sia avvenuta in termini conformi al significato alla stessa attribuito nei numerosi precedenti giurisprudenziali di questa Corte sullo specifico tema;
13. risulta poco chiara ed intrinsecamente contraddittoria l’affermazione secondo cui “nello specifico al M. è stata attribuita la qualifica di Direttore generale con richiamo alle mansioni svolte da tale figura, ma ciò ad integrazione e semplificazione dei compiti di cui al progetto specificato nella parte principale del contratto” (pag. 5 della sentenza della C. di A. di Ancona n. 184/2016), in quanto ciò, ad onta di quanto ritenuto dalla Corte del merito, contribuisce a rendere vieppiù evidente l’anomalia di un progetto attraverso il quale il M., “ha ricevuto, dietro pagamento di un determinato compenso, lo specifico incarico di raggiungere gli obiettivi riportati nell’art. 1 dell’atto, ricollegati al piano industriale dell’azienda” (cfr. pag. 3 della stessa sentenza);
14. invero, il progetto o programma deve rappresentare un requisito ulteriore rispetto a quelli già richiesti per l’esistenza di una legittima collaborazione autonoma, dovendo ravvisarsi la carenza del requisito della specificità del progetto o programma di lavoro ove i compiti previsti in contratto replichino sostanzialmente l’oggetto sociale e non prevedano l’affidamento al collaboratore di un preciso risultato da conseguire;
15. all’interno della giurisprudenza di questa Corte si è consolidata la tesi sulla natura assoluta della presunzione discendente dalla mancanza della nozione di progetto specifico (Cass. 9471/2016, 12820/2016) ed è stato pure affermato che l’esistenza di uno specifico progetto, con i requisiti e le caratteristiche dettati dalla legge, è elemento costituivo della fattispecie la cui mancanza ricorre tanto quando non sia stata provata (mediante la produzione del contratto o l’espletamento delle prove ammissibili) la pattuizione di alcun progetto, tanto quando il progetto effettivamente pattuito non sia conforme alle caratteristiche legali, difettando gli elementi di specificità ed autonomia che sono ritenuti necessari; infatti, “la definizione legale del contratto a progetto fornita dall’art. 61 D.Lgs. 276/2003 (abrogato dall’art.52 del d.lgs. 81 del 2015 di attuazione del c.d. Jobs Act), postula – tenuto altresì conto delle precisazioni introdotte nell’art. 61 cit. dalla legge 92/2012 – una attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e “funzionalmente ricollegato(a) ad un determinato risultato finale” cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore, ancorché non sia richiesto che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale o originale o del tutto sconnessa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa” (cfr., in tali termini, Cass. 16.11.2018 n. 29640);
16. l’interpretazione delle norme di cui agli artt. 61 e 69 d. Igs. 276/2003 eseguita dalla Corte territoriale non è conforme a quella di legittimità secondo cui il progetto concordato non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale” (Cass. sez. lav. n. 17636 del 6.9.2016; conf. a Cass. sez. lav. n. 15922 del 25.6.2013);
17. in tema di lavoro a progetto, l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 (“ratione temporis” applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all’art. 1, comma 23, lett. f) della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (cfr. Cass. 31.10.2018 n. 27956, con richiamo a Cass. sez. lav. n. 17127 del 17.8.2016; conf. a Cass. sez. lav. n. 12820 del 21.6.2016, richiamata da Cass. 24379/2017); negli stessi termini è stato affermato come fondamentale che il progetto non coincida con l’interesse finale dell’impresa e che sia dotato di una sua compiutezza ed autonomia, oltre ad essere realizzato dal collaboratore con la propria prestazione e reso all’impresa quale adempimento della propria obbligazione (cfr. Cass. 10.11.2017 n. 26701);
18. non può ravvisarsi alcun elemento di novità della deduzione del M., così come prospettato dalla Banca controricorrente, essendo il richiamo ad una “controdichiarazione” effettuato in senso atecnico e ponendosi, piuttosto, per quanto detto, unicamente e legittimamente una questione di conformità al modello legale del contratto a progetto stipulato tra le parti con l’integrazione relativa alle mansioni di Direttore Generale;
19. alla luce delle svolte considerazioni, il secondo motivo di impugnazione deve essere accolto e la sentenza va cassata in parte qua, con conseguente assorbimento dell’esame di tutti gli altri motivi;
20. la causa va rinviata alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame sulla base dei principi indicati, nonché alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo, rigettato il primo ed assorbiti gli altri; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
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