CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 maggio 2019, n. 11829

Tributi – IVA – Accertamento – Detrazione d’imposta – Contenzioso tributario – Sospensione del processo – Motivazioni

Fatti e ragioni della decisione

La società D.G. srl ha proposto ricorso per regolamento di competenza, affidato a tre motivi, avverso l’ordinanza resa dalla CTR Lombardia n.7/2018, pubblicata il 9.1.2018, con la quale è stata disposta la sospensione del giudizio pendente fra la ricorrente stessa e l’Agenzia delle entrate – concernente il diritto a detrazione dell’IVA praticato su singoli atti di trasferimento relativi ad immobili, licenze relativi a profumi, stampi e marchio D.G. stipulati tra la ricorrente, la E. e la P. & G.I. s.a. per n.8 profumi con riguardo all’anno di imposta 2006 – fino alla data in cui questa Corte aveva definito il procedimento relativo alla sentenza n. 151/13.21.10 del 29.10.2013 – relativo a procedimento promosso dalla stessa società contro l’Agenzia delle entrate in relazione all’imposta di registro pretesa dall’ufficio in relazione alla riqualificazione dei contratti anzidetti come unica cessione d’azienda – resa dalla medesima CTR, dalla cui definizione sarebbe dipesa secondo il giudice di merito la decisione della causa.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con memoria ex art. 46 c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria.

Il Procuratore generale ha depositato le sue conclusioni insistendo per il rigetto del ricorso.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c. e degli artt. 111 e 24 Cost. Secondo la ricorrente non ricorrerebbero i presupposti per la sospensione necessaria, ravvisabile unicamente quando la causa principale non sia stata ancora decisa in primo grado, potendo disporsi unicamente la sospensione ex art. 337 c.p.c. quando sia intervenuta sentenza di primo grado, nella ricorrenza dei relativi presupposti.

Con il secondo motivo di ricorso ricorrente prospetta la violazione dell’art. 337 c. 2 c.p.c. ed il difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato. Deduce, in particolare che, a volere interpretare il provvedimento impugnato come contenete una decisione volta alla sospensione facoltativa del processo, il provvedimento impugnato risulterebbe emesso in assenza dei presupposti indicati dall’art. 337 c. 2 c.p.c. e privo di motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero giustificato la sospensione del procedimento.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 40 dPR n. 131/1986. Secondo la ricorrente avrebbe errato la CTR nel ritenere che il giudizio sospeso fosse in rapporto di pregiudizialità con quello relativo all’imposta di registro, risultando per converso che proprio quello pendente in Cassazione era pregiudicato dal procedimento relativo all’IVA, in relazione al principio dell’alternatività fra IVA e registro che determinava la prevalenza del primo tributo sull’altro.

I primi due motivi sono fondati e assorbono l’esame del secondo.

Ora, con riguardo alla sospensione disciplinata dall’art. 337 c.p.c., la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l’autorità di una sentenza pronunciata all’esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., è impugnabile col regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c., e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio-cfr. Cass. n. 16142/2015.

Ciò posto, occorre rammentare che salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ.” (Cass.23480/2017 e precedenti ivi ricordati).

L’art. 337 c.p.c., comma 2 deve, in particolare, considerarsi “speciale” rispetto a quella, generale, di cui all’art. 295 c.p.c., e, come tale, deve quindi trovare applicazione in via alternativa/esclusiva rispetto a quest’ultima, in base al canone interpretativo lex specialis derogat generali – cfr. Cass. 23480/17, cit.

Orbene, nel caso in esame la CTR Lombardia si è limitata a sospendere i giudizi con la seguente motivazione: dispone che il processo venga sospeso fino alla data in cui la questione controversa di cui alla sentenza ….della CTR Lombardia…dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.

Orbene risulta evidente che la CTR lombarda non poteva limitarsi ad affermare la sussistenza di una pregiudizialità tra il presente procedimento e quello pendente avanti questa stessa Corte (relativo alla pretese fiscale concernente l’imposta di registro ripresa dall’Ufficio sui medesimi atti per il quali pendeva in grado di appello ricorso relativo alla detrazione IVA applicata dalla società contribuente sui medesimi atti) poiché essendo intervenuta una pronuncia non ancora passata in giudicato nel giudizio relativo all’imposta di registro, come previsto nella fattispecie astratta dell’art. 337 c.p.c., comma 2, avrebbe dovuto appunto valutarne, in concreto e motivatamente, la portata nel processo “pregiudicato”.

Motivazione che è totalmente mancata e che rende, conseguentemente radicalmente nullo il provvedimento adottato in presenza di una motivazione totalmente inesistente sulle ragioni della disposta sospensione – cfr. Cass. n. 16142/2015, Cass. n. 18494/2018.

Il ricorso deve perciò essere accolto e conseguentemente disposta la prosecuzione del processo.

Stante la novità della questione trattata, le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio; dichiara compensate le spese del presente procedimento.