CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2020, n. 18633
Tributi – Accertamento sintetico – Redditometro – Elementi indiziari di capacità contributiva – Somma degli investimenti maggiore delle entrate patrimoniali – Onere di prova contraria
Fatti e ragioni della decisione
Il Sig. R.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle Entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio che, accogliendo l’appello proposto dall’Ufficio, aveva riformato la sentenza di annullamento dell’accertamento emesso nei confronti del predetto, sulla base di acquisiti non giustificati per l’anno 2006. Secondo la CTR il contribuente non aveva fornito idonea prova documentata sulla circostanza che la somma degli investimenti netti effettuati nel periodo dal 2005 al 2008 trovasse capienza nelle entrate patrimoniali derivanti da redditi esonerati da imposizione.
La parte intimata si è costituita con controricorso, depositando altresì memoria.
Col primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto deciso per la controversia, oggetto di discussione tra le parti ex art.360, primo comma, n. 5 c.p.c. La CTR avrebbe omesso di esaminare il fatto, decisivo per la soluzione della lite, circa la riferibilità degli importi incassati con un disinvestimento patrimoniale relativo all’anno 2004, agli acquisti effettuati nell’anno 2006 oggetto di accertamento, sulla scorta degli elementi fattuali indicati a fondamento delle proprie ragioni in sede procedimentale.
Il motivo è inammissibile.
Invero, giova rammentare che il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa” (Cass., Sez. III, n. 16812/2018).
Peraltro, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass., Sez. V, n. 13625/2019).
Orbene, nel caso di specie parte ricorrente non ha trascritto il contenuto del documento che la CTR avrebbe, a suo dire, omesso di esaminare, né ha dimostrato la decisività dello stesso al fine di comprovare la permanenza delle somme nella disponibilità della contribuente rispetto agli incrementi contestati dall’Ufficio nell’anno di riferimento.
Col secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 38, c.6 D.P.R. n. 600/73 e dell’art. 2697 c.c., poiché la CTR non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte in tema di collegamento temporale fra disponibilità del contribuente ed acquisti individuati come indice di redditi non dichiarati, non avendo collegato il disinvestimento risalente all’anno 2004 agli acquisiti effettuati nell’anno 2006 oggetto di accertamento.
La censura è infondata.
Invero, giova ricordare che in tema di accertamento sintetico, ex art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è sufficiente la dimostrazione, da parte del contribuente, della disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che tali redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, deve essere fornita quella delle circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere – cfr. Cass., n. 18097/2018.
In definitiva, spetta al contribuente la prova contraria in ordine sia alla disponibilità di detti redditi che all’entità degli stessi ed alla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere – cfr. Cass. n. 1510/2017.
Ne consegue che ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere – cfr. Cass. n. 29067/2018.
Orbene, rispetto ai principi testé ricordati, la sentenza impugnata risulta esente da vizi, atteso che la CTR ha correttamente ritenuto che, ai fini del superamento della presunzione di una maggiore capacità contributiva mediante l’utilizzo del metodo di accertamento sintetico ex art. 38 D.P.R. 600/1973, è insufficiente la prova della disponibilità delle maggiori somme, risultando necessaria la prova, dal contribuente non fornita, che gli acquisti effettuati nell’anno oggetto di accertamento 2006 fossero conseguiti dall’impiego di redditi esenti ancora persistenti derivanti dal disinvestimento, risalente all’anno 2004. Prova che, secondo la CTR, non era stata fornita dalla parte contribuente. Sicché il tema d’indagine che la CTR ha correttamente affrontato è stato quello della prova che le somme provenienti dal disinvestimento fossero presenti con riferimento all’acquisto di beni effettuati nell’anno 2006. Prova che non è stata riscontrata e che ha dunque condotto al rigetto dell’appello.
Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti in memoria dal ricorrente, il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese, dando atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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