CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2020, n. 14380
Cartella esattoriale – Contributi previdenziali dovuti per le somme corrisposte formalmente a titolo di indennità di trasferta – Diversità tra la sede aziendale e la sede del cantiere – Effettività della trasferta delle maestranze dal territorio di loro residenza a quello di esecuzione dei lavori – Trasferta, emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per limitato periodo di tempo al di fuori della ordinaria sede di lavoro – Coincidenza tra il luogo di assunzione ed il luogo di prestazione dell’attività lavorativa
Rilevato che
1. Con sentenza del 19.2.14, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza del tribunale della stessa sede, ha accolto l’opposizione della I. scarl alla cartella esattoriale con la quale l’INPS gli aveva intimato il pagamento di oltre 90.898 euro a titolo di contributi previdenziali dovuti per le somme corrisposte (formalmente a titolo di indennità di trasferta) a lavoratori assunti per l’esecuzione di un appalto in sede diversa da quella aziendale.
2. In particolare, essendo pacifico che si trattasse di lavoratori residenti nella provincia di Napoli che erano stati assunti in Bologna da azienda napoletana per svolgere lavori edili solo in un cantiere di Bologna, mentre il tribunale aveva ritenuto che l’indennità erogata non poteva ritenersi trasferta ma costituiva retribuzione, la corte territoriale ha seguito l’opposta soluzione, valorizzando la diversità tra la sede aziendale e la sede del cantiere e l’effettività della trasferta delle maestranze dal territorio di loro residenza a quello di esecuzione dei lavori, e facendone derivare l’assoggettabilità al regime contributivo di favore previsto per l’indennità di trasferta dall’art. 51 co. 5 del TUIR.
3. Avverso tale sentenza l’INPS propone ricorso per un motivo, illustrato da memoria, notificato, oltre che ad Equitalia, al datore di lavoro Consorzio I. ed alle due società indicate in epigrafe titolari delle quote consortili, tutti soggetti rimasti intimati.
Considerato che
4. Con unico motivo di ricorso l’INPS lamenta -ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 d.P.R. 797/1955, come sostituiti dall’art. 12 I. 153/1969 e 6 del d.lgs. 314/1997, degli artt. 48, co. 5, del D.P.R. 917/1986 e dell’art. 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata applicato il regime contributivo della trasferta sebbene vi fosse coincidenza fra il luogo dell’assunzione e quello di prestazione lavorativa.
5. Il motivo è fondato.
6. In fatto, è pacifico che i lavoratori, residenti nel napoletano, sono stati assunti da azienda avente sede ad Afragola e dunque nel medesimo territorio; la loro assunzione è stata effettuata a Bologna, come risulta dalla comunicazione al centro per l’impiego di Bologna; la prestazione lavorativa è stata espletata unicamente a Bologna, per l’esecuzione di appalto temporaneo che l’azienda aveva per la ristrutturazione di un plesso scolastico felsineo.
7. In diritto, deve rilevarsi che la trasferta è emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per limitato periodo di tempo e nell’interesse del datore di lavoro al di fuori della ordinaria sede di lavoro, volto proprio a compensare al lavoratore i disagi derivanti dall’espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (cfr. Cass. 14.9.07, n. 19236; cfr. pure Sez. L, Sentenza n. 8004 del 14/08/1998, Rv. 518045 – 01, secondo la quale la cosiddetta trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell’assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non spetta l’indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso, dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per l’espletamento delle mansioni affidategli).
8. Nella specie, vi è coincidenza tra il luogo di assunzione ed il luogo di prestazione dell’attività lavorativa, sicché i lavoratori non hanno eseguito la prestazione al di fuori della sede lavorativa e nessuna scissione vi è tra sede lavorativa e luogo di espletamento del lavoro. Non si e verificata dunque una trasferta dei lavoratori da Napoli a Bologna in quanto i lavoratori hanno lavorato sempre e solo a Bologna, cioè nello stesso luogo in cui sono stati assunti. Né possono assumere rilievo alcuno le circostanze che la sede legale dell’impresa datoriale e la residenza dei lavoratori erano diverse da quelle in cui si svolgeva l’attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico.
9. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per spese del giudizio di legittimità.
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