CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 novembre 2019, n. 29286
CCNL personale direttivo delle aziende di credito – TFR – Premio di anzianità – Indennità per ferie non godute e festività soppresse – Elargizione abitativa – Incidenza
Rilevato che
1. con sentenza n. 791 pubblicata il 22.9.14 la Corte d’appello di Milano ha respinto l’impugnazione proposta da I.S.P. s.p.a., confermando la sentenza di primo grado che aveva condannato l’istituto bancario a pagare al dipendente B.A. l’importo di euro 5.231,44 a titolo di incidenza sul TFR del premio di anzianità, dell’indennità per ferie non godute e festività soppresse e dell’elargizione per l’abitazione;
2. la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha accertato il carattere continuativo dell’emolumento in questione, corrisposto per diversi anni consecutivi (dal 1988 al 1994); ha escluso, in relazione all’art. 69 del c.c.n.l. applicato, che l’emolumento fosse stato corrisposto a titolo di rimborso delle spese sostenute dal funzionario trasferito, rilevando come i relativi importi risultassero assoggettati a contribuzione previdenziale; ha parimenti escluso che l’elargizione abitativa fosse stata corrisposta per “finalità similari” a quelle del trattamento accordato dall’art. 53 del c.c.n.l. al dirigente trasferito;
3. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione I.S.P. s.p.a. affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso il sig. B.;
4. I.S.P. ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis. 1, c.p.c.;
Considerato che
5. con l’unico motivo di ricorso Banca I. spa ha dedotto la violazione degli artt. 69 e 53 del c.c.n.l. personale direttivo delle aziende di credito, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente escluso che l’elargizione abitativa in favore del dirigente e il trattamento previsto dall’art. 53 del c.c.n.l. (contratto di locazione ad equo canone con durata massimo di 10 anni, con caratteristiche dell’appartamento similari a quelle dell’alloggio occupato in precedenza dal dipendente), avessero finalità similari; ha sottolineato come entrambi i trattamenti fossero legati al trasferimento del dipendente e al conseguente mutamento di residenza, di durata limitata nel tempo; ha censurato l’iter argomentativo della sentenza impugnata per avere riferito l’aggettivo “similari” al trattamento e alla sua entità anziché alla “finalità” per cui lo stesso era erogato; ha rilevato che anche l’elargizione per cui è causa, come quelle di cui alla norma pattizia, non fosse diretta a rimborsare spese effettive; ha evidenziato che tra gli emolumenti di cui all’indicata norma sono previste una “diaria” e soprattutto la fornitura di un “alloggio nella nuova sede di residenza”, la cui finalità è proprio quella di alleviare il disagio connesso al cambio di abitazione e della residenza familiare, ovvero la medesima finalità che, a dire della Corte di merito, è alla base dell’erogazione de qua; non si giustificherebbe, pertanto, secondo la società, il diverso trattamento in termini di inclusione dell’erogazione nella base di calcolo del TFR, derivando, al contrario, in via immediata e diretta la sua esclusione dal computo suddetto dal richiamato art. 69 c.c.n.l. di categoria, con la conseguenza che è del tutto irrilevante verificare la natura dell’erogazione in discussione, in presenza della deroga contrattuale ai sensi dell’art. 2110 comma 2 c.c.; la società ha censurato, inoltre, la sentenza impugnata per avere ritenuto incombente sulla Banca l’onere di provare l’equivalenza del trattamento di cui all’art. 53 ccnl e della cd. erogazione abitativa;
6. il ricorso non è fondato essendo la sentenza della Corte territoriale conforme all’orientamento espresso in sede di legittimità – e cui si intende dare seguito per le condivisibili argomentazioni su cui è basato (cfr. Cass. 31.8.2018 n. 21519) – secondo il quale, ai fini della determinazione della base di computo del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell’art. 2120, comma 2, c.c. e in mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, la natura di retribuzione di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all’estero o in altra sede lavorativa è desumibile da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale, che denotino la non occasionalità dell’emolumento, dovendosi invece attribuire natura non retributiva alle voci che abbiano la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese, sostenute nell’interesse dell’imprenditore, che non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito. Ne consegue che all’elargizione per abitazione corrisposta a un funzionario bancario trasferito con familiari conviventi, deve attribuirsi natura retributiva, desunta dal carattere periodico dell’erogazione, dalla sua corresponsione in misura fissa e senza documentazione giustificativa, al suo essere condizionata al permanere dell’abitazione e all’avvenuto assoggettamento a retribuzione;
7. in base alle considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto;
8. al rigetto segue la condanna della ricorrente, secondo il principio di soccombenza, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione;
9. ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. M.I., antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.
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