CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 settembre 2018, n. 21967
Cessazione di un appalto – Licenziamento – Contestazione dell’accertamento del fatto compiuto dalla Corte di merito – Ricorso inammissibile
Rilevato che
1. la Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 16 marzo 2016 nell’ambito di un procedimento regolato dalla I. n. 92 del 2012, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande proposte da F.P., S.P. e G.D.P. nei confronti della T.S.S. Consortile ARL volte all’impugnativa del licenziamento intimato loro in data 12 febbraio 2014 a causa della cessazione di un appalto;
2. la Corte territoriale, esaminando il materiale probatorio acquisito, ha ritenuto che, successivamente al termine del periodo di malattia rispetto al quale avrebbero dovuto produrre effetto i recessi per tutti e tre i ricorrenti, risultava dimostrato “oltre ogni ragionevole dubbio che la società non intese dare seguito ad essi e, ciò che più rileva, a prescindere da <accettazioni> di <revoche> più o meno tacite di licenziamenti, che nei rapporti di lavoro non vi fu alcuna soluzione di continuità ed essi proseguirono di fatto sino ai nuovi licenziamenti” successivamente intimati all’esito di procedimenti disciplinari;
3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso in data 16 settembre 2016 i lavoratori con 4 motivi, cui ha resistito la società con controricorso;
4. la società ha anche depositato memoria, eccependo la tardività del ricorso per cassazione in quanto notificato trascorsi “60 giorni dal deposito della sentenza impugnata”;
Considerato che
1. l’eccezione pregiudiziale della controricorrente risulta infondata in quanto il termine per l’impugnazione del ricorso per cassazione nel procedimento regolato dalla legge n. 92 del 2012 decorre dalla comunicazione – ovvero dalla notificazione se antecedente – della sentenza che si pronuncia sul reclamo, e non dal mero deposito della medesima, né nella specie vi è prova in atti che la sentenza sia stata integralmente comunicata dalla cancelleria così da impedire il decorso del termine lungo entro il quale i lavoratori hanno adito la Corte;
2. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati: 1) “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” nonché “omessa, errata ed illogica valutazione delle prove e/o dei documenti in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.” per avere la Corte romana ritenuto provato che i lavoratori fossero stati collocati in CIG ai fini della asserita continuità del rapporto di lavoro; 2) “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” rappresentato dalla “tardività della revoca dei tre licenziamenti”; 3) “violazione e falsa applicazione artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.” circa “l’onere del datore di lavoro di provare l’effettiva collocazione in CIG dei tre lavoratori, quale atto gestorio revocatorio dei licenziamenti”; 4) “violazione e falsa applicazione artt. 2712 c.c. e 116 c.p.c.” per avere la sentenza impugnata considerato assolto l’onere della prova gravante sulla società circa l’effettiva collocazione in CIG dei dipendenti attraverso la mera produzione di copie fotostatiche disconosciute dai ricorrenti;
3. i motivi non possono trovare accoglimento in quanto tutti, anche laddove solo formalmente denunciano la violazione o la falsa applicazione di legge, nella sostanza mirano a contestare l’accertamento del fatto compiuto dalla Corte territoriale in ordine alla continuazione del rapporto lavorativo con i dipendenti senza che gli intimati licenziamenti producessero effetto;
4. tale accertamento di fatto non è sindacabile in sede di legittimità oltre i limiti imposti dal novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentt. nn. 8053 e 8054 del 2014 (con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici), di cui parte ricorrente non tiene adeguato conto, pretendendo una rivalutazione della vicenda storica preclusa a questa Corte;
5. le censure sono altresì inconferenti laddove pongono questioni in ordine alla “revoca” dei licenziamenti, in particolare in ordine alla tardività di essa rispetto alla previsione del comma 9 dell’art. 18 I. n. 300 del 1970 novellato, atteso che la Corte di Appello ha esplicitamente considerato “ininfluente” la disposizione rispetto ad una ratio decidendi che riposa sull’accertata ininterrotta continuità dei rapporti di lavoro;
6. conclusivamente il ricorso va respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200 per esborsi, rimborso spese forfettario al 15% ed accessori secondo legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37420 depositata il 21 dicembre 2022 - In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU) pur in caso di omissione della denuncia di cessazione di occupazione dell'immobile nell'anno in cui tale…
- TRIBUNALE di UDINE - Sentenza n. 88 depositata il 23 marzo 2023 - Ove il contratto collettivo preveda per l'ipotesi di cessazione dell'appalto a cui sono adibiti i dipendenti un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 29485 depositata il 21 ottobre 2021 - Con riferimento all’Iva, invece, la natura di prestazione di servizi dell’appalto rileva anche ai fini del momento in cui l’operazione si considera effettuata, trovando applicazione…
- Corte di Giustizia Europea sentenza n. C-267/18 depositata il 3 ottobre 2019 - Il subappalto, effettuato da un operatore economico, di una parte dei lavori nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, deciso senza il consenso…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 marzo 2022, n. 9932 - Ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 marzo 2022, n. 10118 - Ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…