CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 settembre 2020, n. 18942
Avvocato – Prestazioni professionali – Pagamento del compenso – Determina in base al valore corrispondente all’entità della domanda
Fatti di causa
L’avv. E.M., con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., ha chiesto la condanna di G.T. al pagamento del compenso dovuto per le prestazioni professionali svolte in favore di quest’ultimo nella causa iscritta al n. 413/2011 di RG del tribunale di Gela.
G.T. si è costituito in giudizio ed ha chiesto, tra l’altro, il rigetto della domanda in quanto infondata.
Il tribunale, con l’ordinanza in epigrafe, ha parzialmente accolto la domanda proposta dal ricorrente.
Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver evidenziato che, sulla base degli atti prodotti in giudizio, risulta dimostrato che l’avv. M. ha prestato la sua attività professionale in favore del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione in materia bancaria iscritto al n. 413/2011 di RG del tribunale di Gela, ha ritenuto che, in mancanza di una pattuizione tra le parti, trova applicazione, in materia, il d.m. n. 55 del 2014, vigente al momento della rinuncia al mandato difensivo del 2/9/2016, e che, ai fini della liquidazione del compenso professionale maturato dall’avvocato ricorrente, il valore della causa, trattandosi di giudizio per il pagamento di somme, dev’essere determinato in base alla somma attribuita alla parte vincitrice con la sentenza che ha poi definito nel 2018 il giudizio di merito, pari ad €. 25.918,97, oltre interessi, rientrante nello scaglione di valore da €. 5.201,00 ad €. 26.000,00.
In forza dei suddetti parametri ed ai valori medi previsti per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e/o di trattazione e la fase decisionale, il tribunale ha liquidato il compenso maturato dal ricorrente nella somma complessiva di €. 4.835,00, oltre, interessi, spese generali e accessori di legge.
E.M., con ricorso notificato il 29/10/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione dell’ordinanza pronunciata dal tribunale, dichiaratamente non notificata.
G.T. è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
1.1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., dell’art. 13 della I. 247 del 2012 e degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55 del 2014, in relazione agli artt. 360 n. 3 c.p.c.e 111 Cost., ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che, ai fini della liquidazione del compenso professionale maturato dall’avvocato ricorrente, il valore della causa, trattandosi di giudizio per il pagamento di somme, dovesse essere determinato in base alla somma attribuita alla parte vincitrice laddove, al contrario, trattandosi della liquidazione dei compensi a carico del cliente, deve aversi riguardo, a norma dell’art. 5, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, al valore corrispondente all’entità della domanda e, segnatamente, allo scaglione da €. 52.001 ad €. 260.000.
1.2. Il motivo è fondato.
1.3. L’art. 5, comma 2, prima parte, del d.m. n. 55 del 2014, applicabile ratione temporis, prevede, infatti, che, nella liquidazione dei compensi “a carico del cliente”, si ha riguardo “al valore corrispondente all’entità della domanda” mentre, a norma dell’art. 5, comma 1, del d.m. n. 55 cit., solo nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, si ha di norma riguardo, nei giudizi di pagamento di somme di denaro, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. Il tribunale, pertanto, lì dove ha ritenuto che, ai fini della liquidazione del compenso spettante all’avvocato nei confronti del proprio cliente, occorre tener conto, trattandosi di giudizio per il pagamento di somme, della somma attribuita alla parte vincitrice dalla sentenza che ha poi definito il giudizio, piuttosto che a quella domandata, ha, evidentemente, violato la predetta disposizione normativa.
1.4. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dello stesso comma 2 dell’art. 5 cit., oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che il giudice debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al “valore effettivo della controversia”, così come determinato anche in ragione dell’entità economica dell’interesse sostanziale perseguito dal cliente. Nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 18507 del 2018; Cass. n. 1805 del 2012; Cass. n. 13229 del 2010), in effetti, si è affermato e consolidato il principio secondo il quale, nei rapporti tra avvocato e cliente, il giudice, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale petitum e l’effettivo valore della controversia, qual è desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell’onorario all’effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia (Cass. n. 18507 del 2018; Cass. n. 1805 del 2012). Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l’indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l’attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all’effettivo valore della controversia, come nel caso in cui il legale abbia esagerato in modo assolutamente ingiustificato la misura della pretesa azionata, in evidente sproporzione rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita poiché, in quest’ultimo caso, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere considerato corrispettivo della prestazione espletata (Cass. n. 1805 del 2012; Cass. n. 18507 del 2018).
1.5. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e l’ordinanza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Gela che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Così provvede: accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Gela che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
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