CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 aprile 2019, n. 10326
Tributi – TARSU / TIA – Aree soggette a tassazione – Contratto di subconcessione di aree demaniali – Decorrenza del possesso delle aree – Valutazione del contratto – Onere del giudice
Rilevato che
con sentenza n. 258/06/12 del 5.12.2012 la CTP di Bari rigettava il ricorso proposto da A.C. Bari nei confronti del Comune di Bari avverso l’avviso di accertamento n. 304947 del 29.12.2011 riguardante il pagamento per gli anni dal 2006 al 2010 dell’importo complessivo di € 316.846,00 in rettifica della denunzia ai fini TARSU/TIA a suo tempo presentata;
avverso tale decisione proponeva appello A.C. Bari chiedendone la riforma per non avere la CTP considerato che il contratto di subconcessione di aree demaniali per una superficie di mq 7000 sul quale il Comune aveva fondato la pretesa impositiva, era stato sottoscritto in Bari in data 4.8.2011 con validità al 4.8.2013, con la conseguenza che per il periodo antecedente alla sottoscrizione di tale contratto, disponeva di una superficie notevolmente inferiore, pari a mq. 220 per i quali veniva regolarmente pagata la tassa sui rifiuti;
l’Ente appellato si costituiva contestando l’avverso assunto evidenziando che nel contratto di subconcessione del 4.8.2011 veniva dato atto dell’esistenza, a far data dal 12.2.2003, di un trasferimento in concessione ad Areoporti di Puglia di tratte di aree demaniali.
con sentenza n. 918/03/2015 la CTR delle Puglie accoglieva parzialmente l’appello escludendo dalle superfici assoggettabili a TARSU alcune delle aree e compensando le spese processuali;
L’A.C. Bari ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;
Il Comune di Bari ha resistito con controricorso.
Considerato che
con l’unico motivo di gravame il ricorrente ha lamentato lo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, 1’ comma, n. 5 c.p.c.”.
Sostiene il ricorrente come la CTR sia pervenuta alla propria decisione omettendo l’esame su un fatto decisivo per il giudizio costituito dal contratto di subconcessione di aree demaniali del 4.8.2011 che, ove correttamente esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia in quanto attestante che prima della sottoscrizione di tale contratto l’A.C. Bari non avrebbe avuto la materiale disponibilità di mq. 7000 oggetto della subconcessione bensì di una superficie di soli mq. 220 per i quali veniva regolarmente pagato il tributo. Tale circostanza, fondata su un fatto storico costituito dal documento 4.8.2011 (prodotto in giudizio da entrambe le parti), ha formato oggetto di discussione tra le stesse come risulta dalle difese rappresentate nei rispettivi atti basate tra l’atro, per quanto riguarda la difesa comunale, proprio sulla contestazione dell’assunto della ricorrente circa mancata disponibilità di aree anteriormente all’agosto del 2011 in quanto nello stesso contratto di concessione “vi era già un trasferimento di aree demaniali date in concessione da ENCA ad Aeroporti di Puglia a tardata dal 12.2.2003”.
Di contrario avviso è la difesa del Comune, che, facendo leva su giurisprudenza della Corte secondo cui non è necessario che il Giudice prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con la decisione finale (ex multis: cass. N. 9234/2006) ha sostenuto con riferimento al caso in esame “risulta chiaro che nell’iter logico-giuridico il Giudice di II grado abbia implicitamente rigettato la tesi avversaria, confermando la corretta individuazione degli anni oggetto di tassazione da parte della P.A.”.
Ritiene la Corte come il motivo sia fondato e debba, pertanto, trovare accoglimento.
Dall’esame della sentenza impugnata risulta come effettivamente il contratto di subconcessione non abbia formato oggetto di alcun esame da parte della CTR né è possibile ritenere un riferimento implicito al suo contenuto in quanto, come è dato di rilevare dalla lettura della sentenza, la CTR ha limitato la sua indagine esclusivamente al dato quantitativo provvedendo a scorporare dalla superficie complessiva di mq. 7000 la parte destinata a verde in quanto non produttiva di rifiuti, quella adibita a rimesse e officine in quanto produttiva di rifiuti speciali oggetto di smaltimento con ditte specializzate e limitando l’imposizione tributaria TARSU alla sola area adibita ad uffici in quanto unica produttiva di rifiuti solidi urbani. Nessun riferimento risulta, pertanto, operato dalla CTR alla valutazione del dato temporale della imposizione, come disciplinato nel contratto di subconcessione, onde verificare l’esistenza o meno in capo al ricorrente della disponibilità in epoca anteriore all’agosto 2011 dell’intera area sottoposta a tassazione. La giurisprudenza citata dal resistente consente di ritenere una valutazione di rigetto implicita di argomentazioni svolte dalle parti che risultino incompatibili con la decisione finale ma non di tralasciare ogni richiamo ad un documento, decisivo ai fini della decisione da adottare, che abbia dato adito a contrastanti argomentazioni.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR delle Puglie in diversa composizione per nuovo esame e per le spese anche del giudizio di legittimità.
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