CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 luglio 2021, n. 19817 – Il vizio di omessa pronuncia è configurabile allorché manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda ed é altresì configurabile allorquando la decisione sia sostanzialmente priva di argomenti coerenti