CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 novembre 2020, n. 25637
Tributi – IRAP – Medico di medicina generale in convenzione con il SSN – Prova di assenza di autonoma organizzazione – Diritto al rimborso
Fatto e diritto
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 -bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue.
L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi nei confronti di E.C., esercente la professione sanitaria di medico di medicina generale in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché l’attività libero professionale di medico di medicina del lavoro, che rimane intimato, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR, in controversia relativa ad impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria all’istanza del contribuente di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2004 al 2007, ritenendo insussistenti i presupposti per la sottoposizione del professionista all’IRAP con riferimento all’attività svolta come medico convenzionato, accoglieva l’appello di quest’ultimo annullando l’atto impositivo anche con riguardo alle annualità 2006 e 2007 (che in primo grado erano state escluse dal rimborso per non essere state ancora liquidate le relative dichiarazioni reddituali) e rigettava l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, diretto ad ottenere la riforma della sentenza di primo con riferimento agli anni 2004 e 2005, ed il rigetto dell’appello del contribuente per le restanti annualità.
Sosteneva la CTR che anche per le annualità 2006 e 2007 il professionista si era avvalso di una solo lavoratore part – time e che lo stesso aveva dimostrato che le prestazioni rese in suo favore da altro medico (il dott. A.) erano riferibili alle sostituzioni da quest’ultimo effettuate per l’attività di medico di medicina generale in convenzione, «con il conseguente regolamento dei rapporti economici tra medico titolare e sostituto».
Il primo motivo di ricorso, con cui la difesa erariale deduce la nullità della sentenza impugnata perché fondata su motivazione meramente apparente, in violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, è infondato e va rigettato avendo il giudice d’appello espresso una chiara ratio decidendi (esclusione del requisito dell’autonoma organizzazione per avere il contribuente dimostrato che si era avvalso nello svolgimento della propria attività di un solo lavoratore part-time e che le prestazioni rese in suo favore da altro medico erano riferibili alle sostituzioni da quest’ultimo effettuate nell’attività di medico di medicina generale in convenzione), per cui non ricorre quell’impercettibilità del fondamento decisorio che rende solo apparente la motivazione grafica (Cass. n. 3276 del 2018, che richiama Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016).
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 446 del 1997 e 2967 cod. civ., sostenendosi che, diversamente da quanto affermato dalla CTR, la presenza di più collaboratori, ed in particolare di un dipendente e di un collaboratore medico, rilevava ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Al riguardo, premesso che nella specie la CTR ha dato atto che il contribuente si è avvalso nella sua attività di medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale della collaborazione di un dipendente con contratto di lavoro part-time e di altro medico, ma per le sole sostituzioni, e che tale accertamento in fatto condotto dai giudici di appello non è stato adeguatamente censurato, deve ricordarsi il principio secondo cui «In tema di IRAP, non assumono rilevanza ai fini della configurabilità dell’autonoma organizzazione del medico di medicina generale convenzionato con il sistema sanitario nazionale la disponibilità di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività e la corresponsione di compensi a colleghi medici in caso di sostituzione obbligatoria per malattia o per ferie» (Cass., Sez. 5, ord. n. 24702 del 03/10/2019, Rv. 655162; in termini, Cass. n. 20088 del 2016), precisandosi che «l’avvalersi in modo non occasionale, da parte di un medico di base, della collaborazione di terzi (nella specie di un solo dipendente “part time”), non costituisce, di per sé, fattore decisivo per determinare il riconoscimento della “autonoma organizzazione”» (Cass., Sez. 6-5, sent. n. 26982 del 19/12/2014, Rv. 634240).
Da quanto detto consegue il rigetto del ricorso, mentre sulle spese processuali nessun provvedimento deve essere adottato in mancanza di costituzione in giudizio dell’intimato.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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