CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 settembre 2018, n. 22178 – In tema di licenziamenti collettivi la violazione dei criteri di scelta, illegittimi per violazione di legge ovvero illegittimamente applicati in difformità dalle previsioni legali o collettive, dà luogo all’annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità ex art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970 e ss. modifiche