CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 settembre 2018, n. 22359
IRAP – Ragioniere commercialista – Somme erogate per prestazioni occasionali – Beni strumentali e ammortamenti dichiarati non rilevanti ai fini della dimostrazione del presupposto impositivo – Rimborso
Fatti di causa
La Commissione Tributaria Regionale di Roma ha accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria riformando la decisione con cui la Commissione di prime cure aveva accolto il ricorso proposto da L.M.S. avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2000 al 2004 pari ad euro 4.498,71 nell’esercizio dell’attività professionale di ragioniere commercialista.
Il giudice d’appello ha affermato che dalle dichiarazioni dei redditi degli anni interessati si evinceva che la S. aveva sostenuto spese per compensi corrisposti a terzi, oltre a rilevanti spese per beni strumentali e ammortamenti, idonei a provare il presupposto dell’autonoma organizzazione, costitutivo dell’assoggettamento al tributo del contribuente, che peraltro non aveva provato il contrario.
L’Agenzia delle Entrate non si è costituita nei termini.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
Ragioni della decisione
1. Il primo motivo di ricorso, titolato «Insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.» lamenta che il giudice di appello abbia omesso di motivare perché le spese rilevate nella dichiarazione dei redditi siano state considerate rilevanti, posto che nemmeno ha provveduto a indicarle, non avendo in ogni caso rilevato che la documentazione in atti dimostrava inequivocabilmente che non erano state erogate somme a terzi per prestazioni di lavoro dipendente, bensì solo per prestazioni occasionali di altri professionisti.
2. Il secondo motivo di ricorso, titolato «Violazione e falsa applicazione del d. Igs. 446/97, art. 2 (presupposto d’imposta) e art. 3 (soggetti passivi), nonché del d. Igs. 137/98 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.: inapplicabilità dell’Irap, inesistenza del presupposto impositivo, non debenza» lamenta che il giudice di appello abbia erroneamente dichiarato sussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione dell’attività, allorquando la documentazione in atti dimostrava che il pagamento delle prestazioni ai collaboratori era avvenuto in modo del tutto occasionale e che i beni strumentali e gli ammortamenti dichiarati non erano assolutamente rilevanti ai fini della dimostrazione del presupposto impositivo.
3. Il ricorso è fondato.
4. Le due censure, che possono essere congiuntamente esaminate, sono sostanzialmente fondate laddove lamentano l’estrema laconicità della motivazione impugnata. Invero la Commissione regionale ha motivato il proprio convincimento con la seguente frase: “dalle dichiarazioni dei redditi acquisite agli atti risulta che negli anni in questione la S. ha sostenute spese per compensi corrisposti a terzi, oltre a rilevanti spese per beni strumentali e per ammortamenti”. Da tale argomentazione ha concluso deducendo l’esistenza del minimo di organizzazione rilevante ai fini dell’assoggettabilità al tributo IRAP. Osserva la Corte che tale motivazione si rivela apodittica, finendo per risultare del tutto apparente: in essa non vi è infatti alcuna precisazione di quale siano gli “atti” né le spese cui fa riferimento; chi siano i “terzi” a cui i compensi sarebbero stati corrisposti; a quanto ammontino i predetti compensi; a quali beni strumentali le “rilevanti spese” (anch’esse non quantificate) sarebbero state destinate; a quali ammortamenti si intenda fare riferimento e quali siano i relativi importi.
5. Tali accertamenti saranno dunque svolti dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
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