CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2018, n. 15878
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento
Rilevato che
1. I’ Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo contro B.P. per la cassazione della sentenza n. 163/10/09 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, depositata il 17 giugno 2009 e non notificata, che ha accolto l’appello del contribuente, in controversia concernente l’impugnativa della cartella di pagamento per l’anno di imposta 2002, con cui veniva rettificata l’imposta sui redditi per avere il contribuente erroneamente riportato in dichiarazione una maggiore somma a titolo di ritenute IRPEF ed una addizionale regionale relativa al 2001;
2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. dell’Abruzzo, ritenendo non contestati gli importi riportati in dichiarazione, come risultanti dai Mod. SM/39 del Centro Tesoro di Latina, ed irrilevanti le diverse indicazioni contenute nel C.U.D., accoglieva l’appello del contribuente;
3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 2017, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;
4. a seguito della rinnovazione della notifica, il ricorso è stato nuovamente fissato per la camera di consiglio del 30 maggio 2018;
5. il contribuente si è costituito, resistendo con controricorso;
Considerato che
1.1. preliminarmente va esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata da parte controricorrente, relativa alla rinnovazione della notifica del ricorso stesso;
invero, la Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso in Cassazione, ritenuta affetta da nullità perché originariamente effettuata presso un domiciliatario “apparente”, risultante da un’errata indicazione nell’epigrafe della sentenza impugnata;
rileva il controricorrente che, dalla semplice lettura della motivazione della sentenza impugnata, si poteva evincere chiaramente che il ricorrente, in qualità di avvocato, aveva svolto personalmente la propria difesa in giudizio, tanto che la C.T.R. aveva superato l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’Amministrazione, sul presupposto che il ricorso era stato sottoscritto dal contribuente personalmente e non dal suo difensore;
sostiene, quindi, il controricorrente che non vi sarebbe stato alcun dubbio sull’individuazione del suo difensore nel giudizio di appello e che la Corte non avrebbe potuto disporre la rinnovazione della notifica, poiché l’originaria notifica non era nulla, ma inesistente, in quanto avvenuta nei confronti di un soggetto del tutto estraneo alla sfera del destinatario; l’eccezione non è fondata;
il Collegio in questa sede non può che richiamare il provvedimento del 28 settembre 2017, con cui è stata disposta la rinnovazione della notifica, sul presupposto che la stessa fosse nulla e non inesistente, conformemente al principio enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 14916/2016, già ripreso in successive pronunce (Cass. sent. n. 2174/17; n. 5663/18), secondo cui l’ipotesi di inesistenza è confinata alla sola mancanza materiale dell’atto o quando venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali della notificazione;
1.2. passando all’unico motivo di ricorso, l’Agenzia denunzia l’insufficiente motivazione su di un fatto decisivo della controversia, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.;
deduce la ricorrente che il giudice di appello non avrebbe sufficientemente motivato con riferimento alla dedotta circostanza dell’intervenuto conguaglio a favore del contribuente, corrisposto nel maggio 2003 e relativo al maggior importo delle ritenute operate dal sostituto d’imposta nell’anno 2002, ed alla conseguente correttezza delle ritenute IRPEF indicate nel C.U.D. 2003 (per l’anno d’imposta 2002);
inoltre, la sentenza impugnata presenterebbe un’insufficiente motivazione anche con riguardo all’errato riporto in detrazione dell’addizionale relativa al precedente anno di imposta 2001;
secondo la ricorrente, la C.T.R. avrebbe anche trascurato l’ulteriore circostanza che il contribuente aveva riportato in dichiarazione il minore importo degli emolumenti come emergenti dal C.U.D., invece della maggior somma risultante dai cedolini, presi in considerazione solo con riferimento al maggior importo delle ritenute operate dal sostituto d’imposta, la cui differenza era stata versata a favore del contribuente con il conguaglio del maggio 2003;
infine la ricorrente lamenta che erroneamente il giudice avrebbe ritenuto che l’Ufficio non avesse contestato gli importi riportati in dichiarazione dal contribuente, invece sin dal primo momento oggetto di specifica contestazione in ordine all’ammontare delle ritenute effettuate;
1.3. il motivo è fondato e deve essere accolto;
1.4. ed invero, la motivazione della C.T.R. risulta insufficiente perché omette di esaminare la specifica contestazione sollevata dall’Amministrazione in ordine alla circostanza che il contribuente non aveva riportato nella dichiarazione le ritenute nella misura corretta, quale indicata nel C.U.D.;
inoltre, la sentenza impugnata non chiarisce adeguatamente le circostanze in base alle quali sarebbe corretto il riferimento alle ritenute risultanti dai cedolini e non a quelle indicate riassuntivamente nel C.U.D. al netto del conguaglio del maggio 2003, secondo l’Amministrazione riferibile alla differenza di importo tra le ritenute operate dal sostituto d’imposta e quelle indicate nello stesso C.U.D (la causale del conguaglio è contestata dal contribuente, che lo riferisce a maggiorazioni stipendiali);
nulla dice la C.T.R. anche in relazione all’addizionale, riportata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2002 e che, secondo l’Ufficio, sarebbe invece riferibile al 2001;
infine, la motivazione della sentenza impugnata appare contraddittoria allorché ritiene che l’Amministrazione non abbia contestato gli importi indicati come ritenute d’imposta dal contribuente nella dichiarazione, poiché l’oggetto della rettifica riguarda proprio gli importi suddetti e la loro entità e l’Agenzia fin dal primo momento ha sempre sostenuto la correttezza della rettifica impugnata dal contribuente;
2.1. per quanto fin qui detto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. dell’Abruzzo, in diversa composizione, affinché motivi adeguatamente sul merito, decidendo anche le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
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