CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 maggio 2019, n. 12907 – Il beneficio del credito di imposta per il trasporto merci di cui al d.l. n. 265 del 2000, conv. in legge n. 343 del 2000, può essere esercitato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, entro il 31 dicembre dell’anno solare in cui è avvenuto il consumo, mediante la compensazione prevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997