CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15248
Tributi – Agevolazioni fiscali in favore delle ONLUS – Ente ecclesiastico – Acquisto di immobile per utilizzo diretto nella propria attività – Condizioni di accesso ai benefici – Comunicazione di inserimento nel registro delle ONLUS
Rilevato che
1.- La Diocesi di T. ha acquistato, con atto dell’11 dicembre 2008, beni immobili, dichiarando di volerli utilizzare direttamente per la propria attività, e invocando in proprio favore il regime agevolativo previsto dalla legge 222/1995 e dall’art. 22 del D.Igs. 460/1997 per le ONLUS, poiché gli enti ecclesiastici sono ad esse equiparati ai fini fiscali nei limiti previsti dall’art. 10 del D.lgs. 460/1997. L’ufficio ha emesso avvisi di accertamento contestando la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 22 del D.Igs. 460/1997, e rilevando che le imposte ipotecaria e catastale non sono oggetto di esenzione o agevolazione.
La Diocesi ha opposto gli avvisi e il ricorso della contribuente è stato accolto dalla CTP di Trapani. Ha proposto appello l’Agenzia e la CTR della Sicilia, con sentenza depositata il 18/09/2017 ha confermato la sentenza di primo grado.
2.- Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia affidandosi a un motivo. Non si è costituita l’intimata. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.
Ritenuto che
3.- Con il primo e unico motivo del ricorso l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 22 del D.lgs. 460/1997 dell’art. 1 del DPR 131/1986 e dell’art.31, primo e ultimo comma della L. n. 222/1985, avendo la CTR ritenuto che l’ente ecclesiastico abbia diritto alle pretese agevolazioni tributarie e che è di per sé equiparato alle ONLUS, ai fini dei benefici fiscali, anche a prescindere dalle comunicazione di cui all’art. 11 del D.lgs. 460/1997, da effettuarsi ai fini dell’inserimento dell’ONLUS nell’apposito registro. Per quanto attiene poi specificamente alle imposte ipotecarie e catastali, l’Agenzia deduce che ha errato la CTR a ritenere che l’avviso non fosse congruamente motivato, limitandosi a “comunicare la generica insussistenza dei presupposti per la chiesta agevolazione”. La ricorrente osserva che la motivazione adottata nell’avviso di accertamento in ordine alle imposte ipotecaria catastale e di bollo si salda con il disposto normativo, atteso che l’art. 22 del D.lgs. 460/1997 riguarda la sola imposta di registro e che l’art. 31 della L. 222/1985 prevede una esenzione tributaria solo per i trasferimenti fino al 31 dicembre 1989.
Inoltre, per quanto attiene alla imposta di registro, osserva che gli enti ecclesiastici possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le ONLUS solo in relazione alle attività elencate nell’art.10 del D.lgs. 460/1997 e in conformità a quanto disposto dalla circolare 168/E/1998, e cioè a condizione che tengano separatamente le scritture contabili e assolvano all’onere di comunicazione di cui all’art. 11 del D.lgs. 460/1997, ritenuta invece non necessaria dalla CTR.
Il motivo è fondato.
La particolare disciplina di maggior favore riservata alle ONLUS discende dall’esigenza di rivitalizzare il cosiddetto “terzo settore” e di individuare, in questa ottica, quegli enti non commerciali ritenuti particolarmente meritevoli, in quanto perseguono esclusivamente finalità di solidarietà sociale, operando in settori di interesse collettivo.
Pertanto, gli enti che possono beneficiare del regime tributario riservato alle ONLUS sono individuati secondo elementi finalistici e non strutturali.
L’art 10 comma 9 del D.lgs. 460/1997 in particolare stabilisce che “Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sono considerati ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all’articolo 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’articolo 25, comma 1”. Il successivo art. 11 dispone inoltre che: “E’ istituita presso il Ministero delle finanze l’anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l’esercizio delle attività previste all’articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. …..2. L’effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto”.
Gli enti ecclesiastici possono quindi beneficiare ai fini fiscali del trattamento previsto per le ONLUS, nel rispetto di parametri ben definiti: a) limitatamente all’esercizio delle attività di solidarietà elencate nella lettera a) del comma 1; b) a condizione che tengano, per tali attività, scritture contabili separate, con osservanza delle disposizioni prescritte al riguardo per le ONLUS (art. 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’art. 25 del D.Igs. n.460/1997).
La circolare ministeriale n. 168/E/1998 conferma l’obbligo per gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che intendano «accedere al regime tributario previsto in favore delle ONLUS», di tenere scritture contabili separate, di rispettare i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti dall’art. 10 del D.Igs. n. 460/1997, nonché l’onere della comunicazione imposto dall’art. 11.
La corretta e completa compilazione della comunicazione ex art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997 è un presupposto fondamentale per ottenere il regime agevolativo dal medesimo previsto (Cass. n. 10300/2019). Alla predetta comunicazione sono tenuti tutti i soggetti che intraprendono l’esercizio delle attività previste all’articolo 10 dello stesso decreto. La norma pone dunque un obbligo generalizzato, in ragione non già della qualifica formale rivestita dall’ente ma per l’attività che essi intraprendono. Gli enti ecclesiastici sono equiparati alle ONLUS, quanto al regime agevolativo, limitatamente alle attività di cui all’art. 10, e pertanto sono tenuti alla comunicazione predetta, atteso che il rispetto dei requisiti formali costituisce un presupposto fondamentale per ottenere il regime agevolativo (Cass. 10330/2019 cit.) Di questi principi la CTR non ha fatto buon governo ritenendo “superfluo” il controllo dello Stato perché già esercitato attraverso il decreto di riconoscimento dell’ente ecclesiastico: ma come sopra si è detto, il beneficio fiscale in questione non compete in ragione della (sola) qualifica di ente ecclesiastico, bensì per l’attività in concreto esercitata e nei termini previsti dagli artt. 10 e 11 del D.Igs. 460/1997. Gli enti ecclesiastici, infatti, non sono ONLUS di diritto, attesa la mancata inclusione degli stessi nell’elenco tassativo di cui all’art. 10, comma 8, del citato decreto, non essendo sufficiente la qualificazione giuridica dell’ente, ma rilevando le finalità da questo perseguite nel rispetto delle altre condizioni della tenuta separata delle scritture contabili di cui all’art. 20 bis del D.P.R. n. 600/1973, dei requisiti statutari e dei vincoli sostanziali imposti dall’art. 10 del citato D.lgs. n. 460 e della comunicazione all’anagrafe unica delle ONLUS di cui al successivo art. 11 (Cass. 6851/2020).
Infine si osserva che il regime agevolativo è previsto dall’art. 22 del D.lgs. 460/1997 per l’imposta di registro, sicché non può considerarsi privo di motivazione un avviso di accertamento ove si comunica al contribuente che “si recuperano le imposte ipotecaria e catastale non rientrando comunque nella superiore fattispecie agevolativa” essendo peraltro le norme che prevedono agevolazioni tributarie di stretta interpretazione.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente. Le spese del doppio grado del giudizio di merito possono essere compensate e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della intimata e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente. Condanna parte intimata alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese del doppio grado di merito.
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