CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29679
Tributi – IRAP – Professionista – Dichiarazione dei redditi – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento
Fatti e ragioni della decisione
G.R., esercente la professione di avvocato, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi contro la sentenza resa dalla CTR dell’Abruzzo meglio indicata in epigrafe che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, ha confermato la legittimità della cartella emessa per IRAP relativa all’anno 2005 a carico del professionista.
Secondo la CTR la debenza del tributo a carico del contribuente era giustificata dalle risultanze della dichiarazione dei redditi dai costi sostenuti dai compensi a terzi. Aggiungeva che l’onere di provare l’assenza del presupposto impositivo incombeva sul contribuente, il quale non vi aveva provveduto.
Il giudice d’appello rilevava che l’esistenza di compensi a terzi giustificava la debenza del tributo anche in assenza di prestazioni di lavoro autonomo. Evidenziava, ancora, che dalla documentazione prodotta doveva escludersi l’occasionalità dell’affidamento a terzi di prestazioni, rilevando i requisiti attestanti l’autonoma organizzazione ad ogni periodo d’imposta.
L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.
La parte ricorrente ha depositato memoria ed istanza di cessazione della materia del contendere in relazione all’intervenuta pronunzia di questa Corte – Cass. n. 1296/2016, resa nel proc. R.G.n. 10160/2014 – che ha accolto il ricorso proposto dalla medesima parte contro il diniego di condono relativo alla stessa cartella di pagamento oggetto del presente giudizio per l’anno 2005 – rinviando ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo per il giudizio di rinvio.
Questa Corte, con ordinanza n. 9875/2018, ha sospeso la decisione sul ricorso in attesa della definizione del giudizio di rinvio innanzi alla CTR dell’Abruzzo disposto da questa Corte con ordinanza n. 1296/2016.
È stata quindi acquisita copia dell’ordinanza resa dalla CTR Abruzzo n.203, pubblicata il 13.2.2017, con la quale il giudice di rinvio, decidendo sulla base di quanto disposto da questa Corte con l’ordinanza n. 1296/2016, ha accolto il ricorso del contribuente, dichiarando il diritto alla definizione della lite pendente e per l’effetto ha annullato il provvedimento di diniego.
Orbene, non risultando tale ultima pronunzia gravata da ricorso per cassazione, sono cessate le ragioni della sospensione disposta ex art. 295 c.p.c.
Orbene, tenuto conto dell’esito del giudizio nel quale si controverteva del diritto al condono, è venuto meno l’interesse del ricorrente al ricorso che va, per l’effetto dichiarato inammissibile.
L’esito complessivo della lita impone la compensazione delle spese del giudizio.
Non ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio contributo – cfr. Cass. n. 3542 del 10/02/2017.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il giudizio. Compensa le spese.
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