CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 dicembre 2020, n. 27763
Diritto alla fornitura dei capi di vestiario da indossare in servizio – Pagamento dell’indennità sostitutiva – Diritto al rimborso della spesa sostenuta – Inadempimento contrattuale che legittima l’azione risarcitoria – Onere del lavoratore di provare di avere subito un pregiudizio economico – Usura di abiti propri
Rilevato che
1. la Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto da G.G., agente di Polizia Municipale del Comune di San Giorgio a Cremano, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso volto ad ottenere l’accertamento del suo diritto alla fornitura dei capi di vestiario da indossare in servizio e la condanna del Comune al pagamento dell’indennità sostitutiva, parametrata al valore dell’acquisto delle divise, oltre al risarcimento dei danni all’immagine ed alla dignità personale e professionale, da liquidare in via equitativa;
2. la Corte territoriale ha premesso in fatto che il Comune, in realtà, aveva provveduto a fornire le uniformi, estive e invernali, ma la fornitura era avvenuta con un anno di ritardo rispetto alla data prevista per la sostituzione;
3. ha rilevato che dall’inadempimento del Comune non poteva discendere in via automatica il diritto dell’appellante al pagamento dell’indennità sostitutiva rivendicata, non prevista dalla contrattazione collettiva, da norme di legge o da atti deliberativi, sicché il ricorrente avrebbe potuto solo richiedere il rimborso della spesa sostenuta, nell’ipotesi in cui avesse provveduto all’acquisto, e il risarcimento del danno che, però, doveva essere allegato e provato dal dipendente dell’ente, il quale nella specie non aveva assolto all’onere sullo stesso gravante;
4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G. G., affidato a tre motivi illustrati anche con memoria ex art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ. ai quali ha opposto difese il Comune di San Giorgio a Cremano.
Considerato che
1. con il primo motivo, formulato ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente deduce che la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità conseguente alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e addebita alla Corte territoriale di avere pronunciato su una domanda diversa da quella proposta perché, stante l’inadempimento del Comune, erano stati richiesti il pagamento dell’indennità sostitutiva della fornitura dei capi di vestiario ed il risarcimento del danno, non già il rimborso delle spese di acquisto delle uniformi;
2. la seconda censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1173, 1218 e 1223 cod. civ. e fa leva sull’inadempimento del Comune, integrante un illecito, per sostenere che doveva essere riconosciuto il diritto dell’appellante al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, danno da parametrare al valore di mercato della divisa non tempestivamente sostituita;
3. il terzo motivo denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e addebita alla Corte territoriale di avere ritenuto non provato il danno che, al contrario, poteva essere liquidato con valutazione equitativa, assumendo come parametro la spesa che gli agenti avrebbero dovuto sostenere per l’acquisto;
3.1. aggiunge il ricorrente che l’inadempimento del Comune lo aveva costretto ad indossare una divisa “già vecchia” e, pertanto, il danno non patrimoniale era da ritenere in re ipsa;
4. il ricorso deve essere rigettato per le ragioni già indicate da questa Corte con l’ordinanza n. 21986/2018 pronunciata in fattispecie esattamente sovrapponibile a quella che oggi viene in rilievo;
5. il primo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza gravata che, come evidenziato nello storico di lite, ha inteso la domanda proprio nei termini indicati nel ricorso, ed ha poi svolto considerazioni sull’infondatezza della stessa, argomentando sia sulla natura non retributiva dell’indennità rivendicata, sia sull’insussistenza, in concreto, di un danno risarcibile;
5.1. il rigetto dell’appello non si riferisce, come sostiene il ricorrente, ad una domanda di rimborso mai formulata, sicché non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché il richiamo alla spesa mai sostenuta attiene alle ragioni per le quali la pretesa risarcitoria è stata ritenuta non meritevole di accoglimento;
6. il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dagli stessi ricorrenti, che ha ravvisato nella mancata fornitura della massa vestiaria un inadempimento contrattuale che legittima l’azione risarcitoria, ma a condizione che il lavoratore alleghi e dimostri di avere subito un pregiudizio economico, qual è l’usura di abiti propri (v. Cass. n. 4100/1995), o di avere dovuto sopportare un costo per l’acquisto dei beni non forniti dal datore (v. Cass. n. 23897/2008);
6.1. alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa, perché l’esercizio del potere discrezionale conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ. presuppone che sia dimostrata l’esistenza di danni risarcibili ma risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché resta fermo l’onere della parte di dimostrare l’an debeatur del risarcimento (v. Cass. n. 20889/2016) onere che la Corte territoriale, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto non assolto nella fattispecie;
6.2. il danno all’immagine per la mancata tempestiva sostituzione delle divise non può essere ritenuto in re ipsa perché al contrario, al pari di ogni altra voce di danno, deve essere allegato e provato da chi ne pretende il risarcimento, in quanto non coincide con l’inadempimento ma è una conseguenza dello stesso (v. Cass. n. 31537/2018);
7. da tanto consegue che il ricorso va rigettato;
8. al rigetto del ricorso non può conseguire la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità perché il Comune di San Giorgio a Cremano ha notificato il controricorso una volta spirato il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso fissato dal combinato disposto degli artt. 370 e 369 cod. proc. civ. (il ricorso è stato notificato il 4 febbraio 2015 ed il controricorso è stato notificato il 26 giugno 2015) e pertanto dell’atto inammissibile non si può tenere conto ai fini della liquidazione delle spese;
10. ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla I. 24.12.12 n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 ottobre 2022, n. 31856 - In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l'attuazione della clausola di rotazione non preclude il diritto del…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 10128 depositata il 17 aprile 2023 - In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 12249 depositata il 9 maggio 2023 - Il danno da usura psico-fisica si iscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 2023 - In caso di fallimento della società cedente, il curatore non è legittimato a promuovere l'azione per la dichiarazione di solidarietà dell'acquirente dell'azienda ceduta dalla società…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 giugno 2019, n. 16595 - L'inadempimento datoriale, nel non adibire il dipendente per le mansioni per cui è stato assunto, può comportare un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale che può…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 marzo 2022, n. 7058 - L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…