CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 maggio 2019, n. 13376 – Il libero professionista, officiato anche dell’incarico di amministratore, revisore e/o sindaco di società, non è soggetto ad IRAP per il reddito netto di tali attività, in quanto è soggetta ad imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata dell’opera individuale