CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 marzo 2020, n. 7385
Tributi – Imposte di registro, ipotecaria e catastale – Agevolazioni “prima casa” – Revoca – Abitazione di lusso – Confronto tra stima UTE e stima di parte
Ritenuto che
l’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione la sentenza 167/02/2013, depositata in data 9.7.2013, con la quale la CTR del Lazio aveva accolto l’appello proposto da P.G. avverso la decisione della CTP di Roma reiettiva del suo ricorso con il quale aveva impugnato l’avviso di liquidazione di imposta e irrigazione di sanzione notificato dall’Ufficio delle Entrate concernente la rideterminazine dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e contestuale irrogazioni di sanzioni conseguenti alla disposta decadenza dalle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, classificata come abitazione di lusso in quanto dotata di una superficie utile complessiva superiore a 200 mq e di un’area di pertinenza scoperta superiore di oltre 6 volte l’area coperta;
P.G. resiste con controricorso.
Considerato che
L’eccezione preliminare del controricorrente di inammissibilità del ricorso per assenza di procura speciale è infondata in quanto allorché l’AGENZIA DELLE ENTRATE si avvalga, nel giudizio di cassazione, del ministero dell’Avvocatura dello Stato, non è tenuta a conferire a quest’ultima una procura alle liti, essendo applicabile a tale ipotesi la disposizione del RD 30.10.1933, n. 1611 (art. 1, comma 2), secondo cui gli Avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni senza necessità di mandato.
La giurisprudenza della Corte si è pronunziata sulla questione affermando che (cfr. Cass. n. 14785/2011; Cass. Sez. 5, sentenza n. 224344 del 4.11.2016) in tema di contenzioso tributario l’Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, deve aver ricevuto da quest’ultima il relativo incarico del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso atteso che l’art. 366, n. 5, c.p.c., inserendo tra i contenuti necessari del ricorso “l’indicazione della procura, se conferita con atto separato”, fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello “ius postulandi”, (peraltro non necessario quando il patrocinio dell’Agenzia delle Entrate sia assicurato dall’Avvocatura dello Stato) e non invece al negozio sostanziale attributivo dell’incarico professionale al difensore (Cass. n. 3427/2010; Cass. 11227 del 2007 e ancor prima, SU n. 23020/2005).
Analogamente infondata è da considerare l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza. Risultano, invero, sufficientemente indicati i fatti di causa e, sia pure in un sommario contesto espositivo, enunciati i motivi di gravame.
Con il primo motivo viene dedotta, in relazione al n. 3 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., violazione degli artt. 5 e 6 del DM 2 agosto 1969 e dell’art. 1 della Tariffa parte prima allegata al DPR n. 131/1986 per avere la CTR accolto l’appello del contribuente ritenendo non integrata la previsione dell’art. 5 del DM 2.8.1969 che individua le abitazioni di lusso in quelle aventi un’area coperta superiore a mq 200 (con esclusione di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina) e una area pertinenziale scoperta avente superficie maggiore di oltre 6 vote l’area coperta.
Nella fattispecie in esame, infatti, era stata riscontrata da parte della CTR una superficie utile complessiva, sia pure sulla base di una planimetria prodotta dal contribuente, inferiore a mq 200 (e, precisamente di mq 198,50), e la presenza di un’area pertinenziale scoperta della superficie di mq 1568 e, quindi, di oltre 6 volte l’area coperta. In proposito, l’Ufficio ricorrente ha sostenuto l’erroneità dell’accertamento di fatto compiuto dai giudici dell’appello asserendo, per la prima volta nella presente sede di legittimità, che nel calcolo della superficie utile dell’immobile, così come risultante dall’atto di vendita, andava considerato anche il piano seminterrato dell’immobile – di cui, peraltro, non veniva indicata alcuna metratura. Ciò avrebbe comportato un aumento della superficie utile in una misura superiore a mq 200 richiesti dalla norma dell’art. 5 del DM 2.8.1969..
Il motivo è inammissibile vertendo su una censura afferente ad un accertamento di una circostanza di fatto come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.
L’inammissibilità discende dal divieto di proporre domande e/o argomentazioni difensive nuove nel ricorso per cassazione dato che l’esistenza di un piano seminterrato – ai fini del calcolo della superficie utile per classificare l’immobile come “abitazione di lusso” – risulta essere stata dedotta per la prima volta nella presente sede.
In ogni caso il motivo è da considerare infondato in quanto la mancata indicazione della metratura comporta l’assenza di prova circa il superamento dei 200 mq previsti dalla normativa vigente.
Con il terzo motivo viene dedotto, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. nella nuova formulazione, omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativo alla mancanza di motivazione con riferimento al mancato esame della stima UTE, avendo la CTR preso in esame solo la perizia di parte contribuente.
Il motivo è fondato (in esso assorbito il secondo prospettato, sulla medesima questione, con riferimento alla stessa norma del n. 5 nella formulazione anteriore alla riforma).
Ed infatti, sulla questione dell’attendibilità e/o inattendibilità della stima UTE e di quella della parte la CTR risulta aver omesso del tutto di spiegare per quale motivo, nonostante le argomentazioni addotte dall’Ufficio, queste potessero escludere la congruenza, l’attendibilità e la decisività della stima UTE.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo, in esso assorbiti gli altri e, in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame, alla CTR del Lazio in diversa composizione, che dovrà calcolare anche il seminterrato nel computo della superficie ed anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
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