Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione XVIII sentenza n. 2949 depositata il 8 luglio 2019
Contenzioso – Assistenza e difesa – Agenzia Entrate Riscossione – Costituzione – Avvocato del libero foro – Senza delibera motivata sul singolo caso – Sussiste
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente presentava ricorso contro gli estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento riferite all’anno 2013 portanti un onere complessivo di € 75.571,26, sostenendo l’inesistenza delle stesse per omessa notifica, presuntivamente avvenuta negli anni 2016 e 2017. Lamentava la mancata indicazione del tasso e delle modalità di calcolo degli interessi, la mancata indicazione dell’autorità giurisdizionalmente competente e mancata allegazione degli atti prodromici, integrante carenza di motivazione.
L’Ufficio si costituiva producendo documentazione a dimostrazione dell’avvenuta notifica, via PEC, delle cartelle (n. (omissis) in data 19.10.2016; n. (omissis) in data 10.11.2016; n. (omissis) in data 16.03.2017)
In data 4 maggio 2018 la società depositava memoria integrativa con la quale si contestava la validità della costituzione in giudizio di parte pubblica perché avvenuta tramite avvocato del libero foro in violazione dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. 546/92.
La CTP di Pavia, con sentenza n. 172, depositata il 31.05.2018, rigettava il ricorso condannando parte soccombente alle spese.
Appellava la contribuente chiedendo la riforma della sentenza impugnata e rinnovando le eccezioni sollevate in primo grado.
Con memoria successiva la contribuente insisteva sull’inutilizzabilità di tutta la produzione documentale fornita in giudizio dall’Ufficio per difetto di costituzione, sollevata ma non rilevata in primo grado. Aggiungeva che, nel caso in cui la procura debba ritenersi non propriamente nulla, ma inesistente, essa non può ritenersi idonea a creare alcun rapporto processuale in capo alla parte mancando lo ius postulando. Contestava comunque la produzione documentale dell’Ufficio perché in fotocopia e non in originale, citava giurisprudenza di legittimità e di merito e sollevava questione di prescrizione quinquennale delle pretese tributarie aventi ad oggetto crediti Iva, II.DD., Tributi erariali. Chiedeva riforma della sentenza impugnata e la sospensione dell’esecutività della sentenza stessa, con vittoria di spese.
L’Ufficio non si costituiva nel grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre esaminare la questione della costituzione di Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo avvocato del libero foro.
E’ noto che con ordinanza n. 28741 del 09/11/2018 la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi:
“- l’estinzione ope legis delle società del gruppo Equitalia ai sensi dell’art. 1 d.l. 193/16 conv. in L. 225/16 non determina interruzione dei processi né necessità di costituzione in giudizio del nuovo Agente della Riscossione;
– qualora il nuovo ente Agenzia entrate Riscossione si limiti a subentrare ex lege negli effetti del rapporto processuale pendente dal momento della sua istituzione, senza formale costituzione in giudizio, esso può validamente avvalersi dell’attività difensiva espletata da avvocato del libero foro già designato da Equitalia secondo la disciplina previgente;
– qualora invece il nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione si costituisca, in nuovo giudizio ovvero anche in giudizio pendente, con il patrocinio di avvocato del libero foro, sussiste per esso l’onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell’atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest’ultimo in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di interessi, dall’avvocatura dello Stato;
– tali fonti vanno congiuntamente individuate sia in atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (art. 1, co. 5° ed 8° d.l. 193/16, conv. in L. 225/16), sia in apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo (art. 43 r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall’art. 11 l. 103/79)”.
Tuttavia, dal protocollo di intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate Riscossione si evince che, nelle liti avanti le Commissioni Tributarie, quest’ultima non potrà avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, bensì di quello di propri dipendenti o, in alternativa, di avvocati del libero foro.
Inoltre, dal verbale di adunanza e deliberazione del Comitato di gestione Agenzia delle Entrate Riscossione del 17.12.2018 si deducono le ragioni che hanno indotto alla scelta di affidare la difesa nelle liti avanti le Commissioni Tributarie ad avvocati del libero foro (ingente volume di contenzioso in ingresso, relativa distribuzione e concentrazione per ambito geografico, nonché esiguo numero di risorse interne disponibili con adeguata professionalità e titoli).
E’ ben vero che manca la “apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo”, tuttavia, alla luce della motivazione fornita nel menzionato verbale (esiguo numero di risorse interne disponibili) appare insensato pretendere di aggravare l’Agenzia delle Entrate Riscossione dell’onere di fornire “motivata deliberazione” per ogni singolo caso, ritenendosi tale onere assolto con la produzione del verbale di adunanza e deliberazione del Comitato di gestione Agenzia delle Entrate Riscossione del 17.12.2018.
L’eccezione di parte appellante, che vedrebbe inutilizzabile tutta la produzione documentale fornita in giudizio dall’Ufficio per difetto di costituzione è dunque infondata e va respinta. Ne consegue che l’Ufficio ha dato prova dell’avvenuta regolare notifica di tutte le cartelle presupposte a mezzo “pec”, atteso che, come statuito dai primi giudici e condiviso da questo Collegio, la validità di tale modalità di notifica non può essere messa in dubbio: ampia giurisprudenza in proposito ha affermato la piena equipollenza tra documento sottoscritto Cades e Pades ed, in ogni caso, la notifica sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo.
Accertata la regolare e valida notifica delle cartelle presupposte, deve essere statuita la tardività del ricorso introduttivo del presente giudizio, restando assorbite le ulteriori eccezioni prospettate da parte privata.
L’appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve trovare conferma.
La mancata costituzione dell’Ufficio dispensa questo Collegio dal statuire sulle spese.
P.Q.M.
La Commissione tributaria regionale di Milano
rigetta l’appello del contribuente; nulla perle spese.
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