CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2018, n. 26339
INPS – Gestione Commercianti – Pagamento dei contributi eccedenti il minimale – Avviso di addebito
Rilevato
che con sentenza del 16 novembre 2016, la Corte di Appello di Roma confermava, con diversa motivazione, la decisione del Tribunale in sede di accoglimento dell’opposizione proposta da B.S. avverso l’avviso di addebito con il quale l’INPS le aveva chiesto il pagamento dei contributi eccedenti il minimale dovuti alla Gestione Commercianti per l’anno 2007 e calcolati a seguito di avviso di accertamento notificato alla opponente dalla Agenzia delle Entrate nel dicembre 2012;
che, secondo la Corte territoriale e per quello ancora di rilievo in questa sede, essendo stato l’avviso di accertamento opposto innanzi alla Commissione Tributaria, l’avviso di addebito impugnato era da annullare stante la preclusione di cui all’art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46;
che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’INPS affidato ad un unico motivo cui resiste la S. con controricorso; che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che la S. ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. in cui dissente dalla proposta del relatore ed insiste per il rigetto del ricorso;
Considerato
che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 30, comma 14, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 conv. con modificazioni nella L. 30 luglio 2010 n. 122 e 24, comma 3, del d.Lgs. n. 46 del 1999 (in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ.) assumendosi che la Corte di Appello, dopo aver accertato la insussistenza dei presupposti per iscrivere a ruolo il credito per contributi e sanzioni (in applicazione del principio secondo cui “L’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all’emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall’ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell’ente creditore, dell’impugnazione proposta” Cass. n. 4032 del 01/03/2016; Cass. n. 8379 del 09/04/2014), avrebbe dovuto accertare ugualmente la sussistenza del diritto dell’INPS ai contributi richiesti per l’anno 2007 ed alle relative sanzioni;
che il motivo è fondato alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull’impugnazione dell’accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 14149 del 06/08/2012; Cass. n. 16203 del 16/06/2008; più di recente : Cass. n.11246 del 9 maggio 2017);
che non ricorrono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. e, dunque, dovrà essere il giudice del rinvio a valutare il contenuto della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 12994/2016 che ha, nell’assunto della controricorrente, annullato l’avviso di accertamento sulla cui scorta l’istituto aveva calcolato i contributi richiesti con l’avviso di addebito opposto nel presente giudizio;
che, pertanto, il ricorso va accolto, l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso , cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
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