CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 agosto 2021, n. 23179

Tributi – IVA – Dichiarazione annuale ritenuta omessa – Credito Iva – Riporto in detrazione nell’anno successivo – Legittimità – Onere di prova di sussistenza dei requisiti sostanziali

Rilevato che

1. La Società Agricola C. Srl (di seguito, la contribuente) impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo (CTP) la cartella di pagamento dell’Agenzia delle entrate di Bergamo (di seguito, l’Agenzia), con cui veniva recuperato a tassazione, in esito a controllo automatizzato ex art. 54 bis d.p.r. 633/72, il credito IVA, relativo all’anno 2007, portato in detrazione nella denuncia del 2008, in quanto la contribuente nell’anno 2007 aveva presentato la dichiarazione annuale IVA oltre il termine di 90 giorni (la dichiarazione era stata presentata il 91° giorno).

2. L’adita CTP rigettava il ricorso.

3. I Giudici di secondo grado, con la sentenza 5802/14, depositata il 10 novembre 2014, esclusa “irregolarità sulla individuazione dell’Iva a credito”, in implicita adesione alla tesi sostenuta dalla contribuente appellante, secondo cui l’omessa presentazione della dichiarazione Iva non comportava la perdita della detrazione allorquando il credito d’imposta fosse riconoscibile aliunde, riformavano la decisione di primo grado.

3. L’Agenzia Entrate ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione, affidando il ricorso ad un unico motivo.

La contribuente si è costituita con controricorso, illustrato con successiva memoria difensiva.

Considerato che

1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata nel controricorso, dal momento che l’omessa osservanza del termine di impugnazione costituisce un’eccezione propria che va dimostrata da chi la propone: spettava quindi al controricorrente fornire la prova della decorrenza del termine di decadenza dall’impugnazione.

2. Con l’unico motivo proposto, l’Agenzia deduce la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 28, 30 e 55 d.P.R. n. 633/72, degli artt. 2 e 8 d.P.R. n. 322/98 e dell’art. 21 D. Lgs. n. 546/92 (art. 360, n. 3, c.p.c.)” osservando che, non avendo la contribuente presentato la dichiarazione IVA nell’anno in cui era stato realizzato il credito d’imposta, essa non poteva portare in detrazione quel credito nell’anno successivo, bensì avrebbe dovuto presentare, nei termini e con la prescritte modalità, domanda di rimborso.

2. Il motivo è infondato nei termini che seguono.

Le Sez. U. di questa Corte, n. 17757 del 2016, Rv. 640943, hanno affermato, in fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame, che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.”

3. Nella stessa ottica la Corte di Giustizia nella causa C-895/19, sentenza 18/3/2021, ha affermato i seguenti principi: punto 32 “Secondo costante giurisprudenza della Corte, il diritto spettante ai soggetti passivi di detrarre dall’IVA di cui sono debitori l’IVA dovuta o assolta per i beni da essi acquistati e per i servizi da essi ricevuti a monte costituisce un principio fondamentale inerente al sistema comune dell’IVA attuato dalla normativa dell’Unione (sentenze dell’ 11 dicembre 2014, Idexx Laboratories Italia, C-590/13, EU:C:2014:2429, punto 30 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 15 settembre 2016, Senatex, C-518/14, EU:C:2016:691, punto 26 e giurisprudenza ivi citata). Come la Corte ha ripetutamente sottolineato, tale diritto costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni (sentenza del 15 settembre 2016, Senatex, C-518/14, EU:C:2016:691, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

Punto 47 Orbene, da un lato, secondo costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito del regime di autoliquidazione, il principio fondamentale di neutralità dell’IVA esige che la detrazione dell’imposta a monte sia accordata se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, persino qualora taluni requisiti formali siano stati disattesi dal soggetto passivo. L’amministrazione tributaria, una volta che dispone delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali sono stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto dei soggetto passivo di detrarre l’imposta, condizioni supplementari che possano produrre l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto medesimo (sentenze del 12 luglio 2012, EMS-Bulgaria Transport, C-284/11, EU:C:2012:458, punto 62 e giurisprudenza ivi citata, nonché dell’ 11 dicembre 2014, Idexx Laboratories Italia, C-590/13, EU:C:2014:2429, punti 38 e 40 e giurisprudenza ivi citata). Diversa può essere la soluzione se la violazione di tali requisiti formali abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa dei rispetto dei requisiti sostanziali (sentenza dei 12 luglio 2012, EMS-Bulgaria Transport, C-284/11, EU:C:2012:458, punto 71 e giurisprudenza ivi citata, nonché dell’ 11 dicembre 2014, Idexx Laboratories Italia, C-590/13, EU:C:2014:2429, punto 39)”.

4. Ne consegue che il contribuente può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché essa risulti dalle dichiarazioni periodiche e siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione (ossia, che «gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, che quest’ultimo sia parimenti debitore dell’IVA attinente a tali acquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili»).

5. Si tratta di accertamenti che hanno formato oggetto di esame da parte della CTR, che ha escluso incertezze sulle fatture emesse e sulla individuazione dell’Iva a debito.

5. Le spese del giudizio si compensano tra le parti, considerando che le decisioni delle Sezioni unite e della Corte europea sono intervenute in epoca successiva alla instaurazione della controversia.

P.Q.M.

Respinge il ricorso; compensa le spese tra le parti.