CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 marzo 2018, n. 6904
Plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa – Art. 7, co. 6, d.lgs. n. 165/2001 – Collaborazioni esterne – Mansioni assimilabili e orari assimilabili a quell imposti al perdonale dipendente – Indici di subordinazione
Rilevato
1. che la Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza riportata in epigrafe ha accolto l’impugnazione proposta dall’A. Abruzzo nei confronti di C. F., avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Pescara, rigettando la domanda di risarcimento del danno ex art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e confermando nel resto la decisione di primo grado.
2. Il Tribunale aveva accolto la domanda con cui il lavoratore aveva agito in giudizio per sentir dichiarare la illegittimità dei plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi tra l’A. Abruzzo nel periodo 20 marzo 2002- 18 agosto 2008, con condanna del datore di lavoro a pagare le differenze retributive ex art. 2126 cod. civ. e al risarcimento dei danni ex art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, oltre accessori.
3. La Corte d’Appello rilevava che il C. aveva svolto le medesime mansioni, sia come contenuti che quanto a modalità operative, osservando orari assimilabili a quelli imposti al perdonale dipendente (ordini di servizio e registro presenze).
Richiamava il contenuto precettivo dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, i cui principi portanti sono rimasti invariati anche a seguito della novella, rilevava che alle collaborazioni esterne si poteva ricorrere per mansioni di elevata professionalità, necessarie per il perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione conferente. Affermava che nella specie i contratti in questione avevano dato luogo a collaborazioni coordinate e continuative in violazione della suddetta disciplina, atteso che il lavoratore svolgeva mansioni di perito chimico ed era quindi inquadrato in una qualifica che esprime una specializzazione professionale non connessa ad un’oggettiva apicalità organica di area o di settore; non risultava provato che l’oggetto della prestazione corrispondesse a obiettivi e progetti specifici e determinati (al contrario il lavoratore veniva adibito a compiti istituzionali dell’ente; le prestazioni lavorative del C. erano risultate in tutto o in parte inserite nell’organizzazione dell’Agenzia ed erano legate a parametri temporali e quantitativi la cui determinazione prescindeva completamente da qualsiasi autonoma decisione del collaboratore, per rispondere solo a scelte organizzative dell’ente alle quali l’appellato doveva attenersi; l’amministrazione non aveva allegato né tanto meno dimostrato l’impossibilità oggettiva di avvalersi di risorse umane già presenti all’interno della propria organizzazione; l’orario di lavoro era etero determinato ed era soggetto al controllo delle presenze anche ai fini della retribuzione;
la retribuzione era predeterminata e veniva pagata a cadenze mensili, prescindere dagli obiettivi e dai risultati conseguiti dal collaboratore; la reiterazione degli incarichi temporanei di collaborazione esterna senza soluzione di continuità e per lo svolgimento delle medesime mansioni, è da reputarsi senza dubbio indicativa dell’esigenza di sopperire ad una perdurante carenza di organico, e quindi di far fronte al fabbisogno ordinario di personale.
In particolare non risultava provato che l’oggetto della prestazione del lavoratore corrispondesse agli obiettivi e progetti specifici e determinati, né tanto meno, l’Amministrazione aveva allegato e dimostrato l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane già presenti all’interno della propria organizzazione per lo svolgimento delle medesime attività.
Sussistevano quindi gli indici rivelatori della subordinazione per come elaborati dalla giurisprudenza: lo stabile inserimento nell’organizzazione dell’ente interessato e l’adibizione a mansioni rientranti nei compiti istituzionali dello stesso, il vincolo di subordinazione gerarchica, la volontà dell’ente(desumibile da fatti concludenti) di considerare il lavoratore come inserito nella propria struttura burocratica, l’esclusività delle prestazioni.
Era allora evidente che l’Amministrazione si era avvalsa, per il periodo in contestazione, delle prestazioni del lavoratore, mediante la sottoscrizione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, al di fuori dei presupposti tipici previsti dalla legge.
La Corte d’Appello, quindi, riteneva che doveva trovare applicazione l’art. 2126 cod. civ., né vi erano ostacoli all’applicabilità dell’art. 2041 cod. civ.
Pertanto il giudice di appello condannava l’Amministrazione nei termini sopra riportati
4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l’A. Abruzzo, prospettando tre motivi di ricorso.
5. Resiste con controricorso il lavoratore.
Considerato
1. che con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2126, 2222, 2697 cod. civ., degli artt. 36 e 97 Cost., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e di ogni norma o principio in materia di rapporti di lavoro con la P.A., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
La Corte d’Appello faceva applicazione dell’art. 2126 cod. civ., benché il lavoratore fosse stato retribuito per l’attività prestata in favore dell’A., e non era stato svolto un ulteriore lavoro.
Erroneamente la Corte d’Appello aveva equiparato il contratto temporaneo con un contratto a tempo indeterminato, non risultava provato che il lavoratore avesse svolto un diverso o ulteriore lavoro rispetto a quello oggetto del contratto.
La specialità dell’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 esclude l’applicabilità dell’art. 2126 cod. civ., potendosi rivendicare un maggiore trattamento economico solo in ragione della non proporzionalità del compenso corrisposto dall’Amministrazione. Né vi erano state domande risarcitorie.
2. Il motivo non è fondato.
Questa Corte ha già affermato, con la sentenza n. 3384 del 2017 che la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un’amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti di cui all’articolo 2126 cod. civ., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale.
Nel caso di specie rileva il giudice di secondo grado ha ritenuto, come sopra si è esposto, in ragione degli esiti dell’istruttoria che si fosse in presenza di indici di subordinazione, né risultava l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane già presenti all’interno della propria organizzazione per lo svolgimento delle medesime attività.
Dunque, l’A. si era avvalsa delle prestazioni del lavoratore mediante sottoscrizioni di contratti di collaborazione coordinata e continuata al di fuori dei presupposti previsti dalla legge, venendo il lavoratore inserito nella struttura organizzativa della PA, svolgendo un’attività che prevedeva l’osservanza di un orario di lavoro, modalità di compenso a scadenza fissa e con applicazione di istituti tipici del rapporto di lavoro subordinato.
Trovava dunque applicazione l’art. 2126 cod. civ.
Inoltre, occorre rilevare che ai fini dell’individuazione della natura autonoma o subordinata di un rapporto di lavoro, la formale qualificazione operata dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale, seppure rilevante, non è determinante.
Sebbene, quindi, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, dettato per l’espletamento di esigenze cui non è possibile far fronte con il personale in servizio, la Pubblica Amministrazione può instaurare, mediante contratto, rapporti di lavoro autonomo, come tali retti dal diritto privato, l’avvenuto accertamento in concreto, in sede giudiziale, della sussistenza di una fattispecie di lavoro subordinato, benché non dia luogo alla instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fa ricondurre il rapporto nell’alveo dell’art. 2126 cod. civ.
Questa Corte ha affermato inoltre (Cass., n. 5645 del 2009) che l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull’eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l’assetto previsto dalle stesse.
Tali elementi emergevano dalle risultanze istruttorie. Nel caso di specie rilevava il giudice di secondo grado che l’A. si era avvalsa delle prestazioni del lavoratore dal 2002 al 2008 mediante sottoscrizioni di contratti di collaborazione coordinata e continuata al di fuori dei presupposti previsti dalla legge. Il lavoratore era inserito nella struttura organizzativa dell’A. Abruzzo ed era chiamata a svolgere un’attività lavorativa con modalità che predevano orari di lavoro e modalità di compenso a cadenza fissa.
3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2126, 2222, 2697 cod. civ., dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 36 e 97 Cost., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e di ogni norma o principio in materia di rapporti di lavoro con la P.A., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
In sintesi, erroneamente la Corte d’Appello aveva equiparato il contratto temporaneo con un contratto a tempo indeterminato, non risultava provato che il lavoratore avesse svolto un diverso o ulteriore lavoro rispetto a quello oggetto del contratto.
La specialità dell’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 esclude l’applicabilità dell’art. 2126 cod. civ., potendosi rivendicare un maggiore trattamento economico solo in ragione della non proporzionalità del compenso corrisposto dall’Amministrazione.
3.1. Il motivo non è fondato.
Questa Corte ha già affermato, con la sentenza n. 3384 del 2017 che la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un’amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti di cui all’articolo 2126 cod. civ., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale.
4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., art. 110, comma 6, del d.lgs. n. 267 del 2000, art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 1 della legge Regione Abruzzo n. 41 del 2005, art. 2 della legge regionale Abruzzo n. 27 del 2006, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Espone la ricorrente che il lavoratore non aveva dato la prova dei fatti posti a fondamento della domanda e non aveva addotto elementi di subordinazione sufficientemente significativi. Richiama la disciplina regionale relativa all’A. Abruzzo e assume che in presenza delle condizioni previste dalla legge si era proceduto alla stipula dei contratti. La Corte d’Appello non aveva tenuto conto che nei singoli contratti, liberamente sottoscritti dal lavoratore, erano espressamente indicate le ragioni, durata, contenuti della prestazione, modalità e lunato altro richiesto dalla legge.
4.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia errores in procedendo ed è per il resto infondato.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che «il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell’art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione» (Cass. 21.11.2016 n. 23645 e negli stessi termini Cass. 201.1.2016 n. 991; Cass. 20.5.2008 n. 12749).
Con le richiamate pronunce si è evidenziato che l’art. 2126 cod. civ. ha applicazione generale e riguarda tutte le ipotesi di prestazione di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, salvo il caso in cui l’attività svolta risulti illecita perché in contrasto con norme imperative attinenti all’ordine pubblico e poste a tutela di diritti fondamentali della persona.
Si è precisato anche che il trattamento retributivo e previdenziale spettante al lavoratore è quello proprio «di un rapporto di impiego pubblico regolare » (in motivazione Cass. n. 12749/2008) e, quindi, quello previsto ex art. 2 d.lgs. n. 165/2001 dal contratto collettivo di comparto, sicché non può ritenersi che il giudizio di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione doveva essere espresso valutando il mancato superamento da parte del lavoratore di una regolare procedura concorsuale.
In ragione del conformarsi dei singoli rapporti come segmenti di un unico rapporto di lavoro riconducibile alla subordinazione, quindi, la Corte ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 2126 cod. civ.
Come si è già accennato va, altresì, rilevato che ai fini dell’individuazione della natura autonoma o subordinata di un rapporto di lavoro, la formale qualificazione operata dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale, seppure rilevante, non è determinante.
5. Il ricorso deve essere rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
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